Buongiorno, ci è stato segnalato che una residente nel nostro Comune, nella propria area esterna privata di accesso alla sua abitazione, sta facendo una vendita di oggetti/abiti propri usati, con tanto di pubblicità. Siamo in Emilia Romagna dove, contestualmente all’applicazione della nuova disciplina del commercio in forma hobbistica introdotta dalla L.R. 23/2018, è stata disapplicata la precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 151 del 10 febbraio 2014, la quale specificava che, nell’ottica del riutilizzo dei prodotti altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento, “le norme regionali in materia su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento”. Praticamente ora non si possono più svolgere mercati del riuso in area pubblica, ma ne deduco che anche un privato non può procedere con la vendita sporadica a casa propria di merci usate. Chiedo un vostro parere in merito, grazie e buona giornata.
Molte regioni si sono preoccupate di disciplinare un fenomeno diventato fin troppo rilevante. Sto parlando degli hobbisti, ovvero di chi commercia prodotti di modico valore senza avere la partita iva ma lo fa con una certa stabilità, la stabilità propria della passione per hobbismo. La LR indica che tali soggetti possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti.
Questo però, non preclude al Comune di organizzare anche altri eventi tipo i c.d. “svuota cantine”. In sintesi, se il Comune organizzasse un “mercatino hobbisti” allora, a questo, potrebbero partecipare solo coloro che hanno il tesserino ecc.
Per come la vedo io, però, il comune, nella sua autonomia di Ente proprietario del suolo pubblico, può prevedere altre forme di concessione per qualsivoglia evento meritevole di apprezzamento (in funzione dell’indirizzo politico / utilità pubblica). In questa accezione, dandone opportuna motivazione nella DGC che ratifichi/istituisca l’evento, ben potrebbero essere promossi mercatini che sottendono il fine del riuso e del riciclo (ad esempio) aperti ai cittadini del luogo.
Vedi l’art. 7-sexies “Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato”, del DL n. 208/2008. Non mi risulta che sia stato adottato il relativo e citato DM ma, ugualmente, è una base per la motivazione. Sul WEB trovi esempi di DGC e DCC
Detto questo la persona che autonomamente vende le cose che ha in casa, è una fattispecie a sé stante che può essere tollerata fino a un certo punto. Ad esempio, se io avessi la passione per la barca e poi mi passasse potrei mettermi a vendere le mille attrezzature che non userei più. Se lo facessi tramite i noti siti web, rileveresti illegittimità? E se lo facessi in sede fissa nel mio garage? Alla fine, sarebbe la stessa cosa. Sicuramente, la fattispecie garage diventerebbe non legittima quando avesse i connotati tipici del negozio aperto al pubblico. Quindi, giudica tu se la pubblicità di cui parli faccia assurgere la cosa a bottega aperta al pubblico