Vendita on line di farmaci

Chiedo conferma del fatto che la vendita on line sia ammessa solo per i farmaci da banco e chiedo quali siano gli adempimenti principali e collegati (ag. farmaco, ministero salute ecc).
grazie.

Il comma 3 dell’articolo 112-quater del d.lgs. n. 219/2006 (come modificato nel 2014), sottopone l’attività di fornitura di medicinali a distanza al regime autorizzatorio.

In questa norma trovi tutte le condizioni di vendita. Sono autorizzabili le farmacie e le parafarmacie, limitatamente ai farmaci senza obbligo di prescrizione.

L’aut. è rilasciata dall’autorità regionale. In Toscana, ad esempio, la regione ha demandato la competenza ai comuni.

Vedi il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2015 sul logo da usare.

Vedi la circolare: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/53987_1%20(1).pdf

Una volta ottenuta l’autorizzazione “locale”, il soggetto deve poi fare le procedure ministeriali per l’assegnazione del logo. Le procedure ministeriali sono effettuate qua: http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/
Vedi anche qua: http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=FDM&idAmb=VOL&idSrv=RRL&flag=P

Qua puoi trovare le rivendite autorizzate e “copiare” le autorizzazioni (vai su “dettaglio dati”):