Vendita on line romanzo direttamente dall'autore

Una scrittrice ha vinto un concorso lettererio scrivendo un romanzo. La casa editrice ha confezionato 500 copie di cui 300 le meterà in vendita riconoscendo diritti di autore alla scrittrice, mentre 200 copie cartacee le consegnera alla Sig.ra che provvederà a venderle per proprio conto. La vendita del propio libro in modalità carta e per conto proprio rientrando a mio avviso nella disciplina dei diritto di autore non è soggetto alla legge regionale Toscana 62/18 sul commercio, in quanto all’art. 9 c. 2 la esclude chiaramente. La Sig.ra vuol prendere la P.IVA in quanto intende scrivere altri libri e poi provare a vendere le proprie opere letterarie utilizzando un proprio sito internet appositivamente cerato, ove il potenziale acquirente effettuarà pagamento on-line e poi riceverà il testo cartaceo via servizio postale o corriere. Il mio dubbio è se tale vendita su internet costituisce una forma di commercio elettronico e quindi soggetto a SCIA, nonstante si sia in presenza di un professionista e non impresa, e quindi, non iscritto alla CCIAA bensiì alla gestione separata INPS.
E se invece di vendita modalità carta effettuasse sempre in rete la vendita in formato e-book? cambierebbe qualche cosa ? SCIA, iscrizione CCIAA e contribuzione INPS commercianti?

Grazie mille per la collaborazione
Massimo Bavuso

Sia a livello statale che regionale, è noto che la normativa sul commercio non si applica (riporto la LR 62/18) a chi venda o esponga per la vendita le PROPRIE opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo come individuate dall’articolo 2575 del codice civile, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico

Quindi, tale attività non entra nel campo applicativo della norma a prescindere che il soggetto venda in sede fissa, a distanza, ecc. oppure che venda pubblicazioni cartacee o digitali oppure che sia soggetto professionale o meno (se è soggetto non professionale non entra nel campo applicativo per due motivi).

Se il soggetto è professionale necessiterà degli adempimenti fiscali, assicurativi, previdenziali ecc. ma non di quelli afferenti ai titoli abilitativi amministrativi