Vendita preziosi - Artigiano

Un artigiano che svolge l’attività di produzione di produzione di metalli preziosi e semilavorati vorrebbe aggiungere la vendita al dettaglio dei preziosi da lui prodotti.
L’attività rimarrebbe qualificata come artigiana in quanto la produzione sarebbe comunque l’attività prevalente. Dalle specifiche tecniche ho letto che le imprese artigiane non sono tenute all’autorizzazione della Questura ma solo all’iscrizione all’Albo Assegnatari dei Marchi.
Il cliente è iscritto a tale albo sezione B “fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe”. Per svolgere anche la nuova attività è sufficiente l’ampliamento dell’iscrizione alla sezione A “vendita di metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) o loro leghe, allo stato di materie prime o semilavorati (es. lingotti, verghe, laminati, profilati ecc.)” oppure è necessaria l’autorizzazione della Questura per la vendita?

Non c’è univocità sui limiti dell’artigiano . Cambia da questura a questura. vedi questa circolare: se l’orafo vende nei locali adiacenti o distinti allora occorre. Vedi:

http://www.polizia.provincia.tn.it/binary/pat_polizia/circolari_ps/cir1223_18gen00.1203692836.pdf


Per trovare la quadra direi che finché l’orafo artigiano non ha necessità di abilitazione al commercio (esegue solo vendita diretta), è da ritenersi esentato dall’art. 127. La circolare di cui sopra è scritta male ma, secondo me, voleva dire questo.

Vedi questo interpello: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21674 presentata da BONATO FRANCESCO (MISTO) in data 19990120 — LodView