Vendita prodotti agricoli - D.lgs 228/2001 - Forme speciali di vendita al dettaglio diverse da commercio elettronico

Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto e posto qui il mio saluto e il mio ringraziamento allo staff e agli altri utenti. Pongo una questione particolare, per la risoluzione della quale non ho trovato elementi specifici.
Un’azienda agricola che produce uva stipula un accordo con altra azienda, che si occuperà di vinificare, imbottigliare e stoccare il vino per conto della prima. La prima raccoglierà ordinativi a mezzo telefono e mail, ma non si servirà di un sito internet per la vendita, e farà recapitare da un corriere il vino all’acquirente. Il vino quindi non è depositato presso l’azienda che lo vende, bensì presso quella che lo produce per conto della prima; è venduto dalla prima, e con un sistema di vendita a distanza basato su ordini telefonici e mail o altro (senza un sito internet); gli acquirenti non hanno comunque la possibilità di acquistare in un locale aperto al pubblico, nè presso l’azienda che produce l’uva e che vende il vino, nè presso l’azienda che vinifica, imbottiglia e stocca il vino. Premesso che l’art. 4 del D.lgs 228/2001 prevede esplicitamente, come forme di vendita dei prodotti agricoli da parte delle aziende produttrici, la vendita in locali aperti al pubblico, il commercio elettronico, la vendita su aree pubbliche su posteggio o in forma itinerante (oltre alla vendita su superfici all’aperto nelle aziende di produzione, per cui non è prevista SCIA), si chiede se un’attività di vendita come quella sopra descritta possa essere avviata da un’impresa agricola. Inoltre, in caso di risposta affermativa, posto che tali le forme “tipiche” di vendita dei prodotti agricoli siano le sole dichiarabili dall’azienda in un’eventuale SCIA, si chiede quale sia il modo formalmente più corretto per far comunicare l’avvio dell’attività, in considerazione del fatto che, comunque, la disciplina ordinaria del commercio di cui alla L.R. Toscana 62/2018, in base alla quale si potrebbe parlare di commercio a mezzo telefono o a mezzo altri sistemi di comunicazione, non è applicabile all’imprenditore agricolo che voglia vendere i prodotti della propria azienda.
Grazie, cordiali saluti

A mio avviso la normativa di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 228/01 non può essere interpretata in modo che tale articoli risulti un ostacolo anziché un’agevolazione amministrativa per la vendita diretta. Già il MiSE, nel 2015, prese un abbaglio quando interpretò, la modifica normativa del 2013, in modo restrittivo / tassativo (nel vecchio forum scrivemm all’epoca come fosse fuori luogo la risoluzione MiSE). Lo stesso non farei adesso. Nel 2015, vedi circolare 47941, il MiSe affermò che con la modifica normativa del 2013 (nei confronti dell’art. 4 citato) era venuta meno la possibilità della vendita diretta in aree nella disponibilità aperte al pubblico. Il ministero delle pol. agricole fece notare che la modifica normativa sottendeva la maggiore liberalizzazione: …E’ evidente che la possibilità ivi prevista di esercitare la vendita diretta “in tutto il territorio della Repubblica” non può essere limitata da una lettura restrittiva dei successivi commi del citato articolo 4 che risulterebbe, tra l’altro, in contrasto con il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica privata (cfr. art. 41 Cost.)… Peraltro, una interpretazione diversa da quella sopra esposta non risulterebbe conforme alla volontà del legislatore che con il citato articolo 30-bis del decreto legge n. 69 del 2013, rubricato “Semplificazioni in materia agricola”, ha evidentemente inteso ridurre gli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli intenzionati ad esercitare la vendita diretta…
Il MiSE rettificò con risoluzione n. 162011/2015

In sintesi, (parere persnale) l’impresa agricola può vendere sicuramente al dettaglio tramite internet o altri sistemi di comunicazione. Puoi ricondurre la cosa alla vendita afferente “commercio elettronico” (locuzione generica usata dal legislatore).

Per il resto vedi la risoluzione MiSE n. 81039/2016: … Quei prodotti alimentari, invece, lavorati e trasformati da terzi con prodotti della propria azienda agricola (ad esempio il gelato prodotto con il latte di propria produzione anche se lavorato da terzi) sono considerati prodotti provenienti dai propri fondi…

Quindi, direi ok su tutta la linea

Grazie mille. Purtroppo non è l’unico caso in cui la difficoltà ad incanalare un’attività produttiva negli schemi normativi fa sorgere dubbi, non sulla liceità dell’attività, ma sicuramente sul modo più giusto di inquadrarla.

Lo so, è un problema. Io esprimo un mio parere, naturalmente. Il confronto è sempre positivo