Come premessa, è opportuno specificare che la violazione dell’art. 68 TULPS è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 666 del codice penale.
L’art. 59 del D.L.vo 507/1999 (“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”) ha modificato l’art. 19-bis del R.D. 28 maggio 1931, n. 601 (“Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale”), individuando nel Sindaco l’autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previsti dagli articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale.
Sulla base dell’art. 18 della legge 689/1981, deve ritenersi che l’autorità competente ad applicare le sanzioni sia anche quella a cui possono essere inviati scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.
La norma, però, non dispone nulla in merito alla destinazione dei proventi, ragione per cui la questione si può prestare a diverse interpretazioni. Da un punto di vista strettamente giuridico, sulla base di quanto disposto dall’art. 29 della legge 689/1981, “I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l’ammontare della multa o dell’ammenda” e quindi - in assenza di una diversa disposizione legislativa - dovrebbero essere introitati dallo Stato.