In una commissione di gara in assenza del componente verbalizzante può il presidente avocare a se il compito di verbalizzare e procedere con la seduta?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
In generale, nel diritto amministrativo e specificatamente nel contesto delle procedure di gara, la composizione e il funzionamento delle commissioni di gara sono regolati da norme precise che mirano a garantire trasparenza, imparzialità e correttezza del processo di selezione. La figura del verbalizzante ha il compito di redigere i verbali delle sedute, documentando le discussioni, le decisioni prese e qualsiasi altro evento rilevante che si verifica durante le riunioni della commissione.
Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale:
La possibilità per il presidente di avocare a sé il compito di verbalizzare in assenza del componente verbalizzante dipende dalla normativa specifica che regola la procedura di gara e dalle regole interne stabilite dall’ente che bandisce la gara. In assenza di disposizioni specifiche, si applicano i principi generali del diritto amministrativo che prevedono la necessità di garantire il regolare svolgimento delle procedure e la corretta documentazione delle decisioni prese.
Norme Relative alla Teoria:
- Il Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), e le sue eventuali modifiche e integrazioni, fornisce il quadro normativo generale per le procedure di gara, anche se non entra nei dettagli specifici del funzionamento delle commissioni di gara.
- Il Nuovo Codice Appalti (D.Lgs 36/2023) potrebbe introdurre modifiche rilevanti in materia, pertanto è consigliabile verificare eventuali aggiornamenti specifici relativi al funzionamento delle commissioni di gara.
Esempio Concreto:
In assenza di una norma che vieti espressamente al presidente di avocare a sé il compito di verbalizzare, e in presenza della necessità di garantire la continuità e la regolarità della procedura di gara, il presidente potrebbe assumere temporaneamente tale funzione, purché ciò non comprometta la trasparenza e l’imparzialità della procedura.
Conclusione Sintetica:
Sebbene la pratica di avocare a sé il compito di verbalizzare in assenza del componente verbalizzante possa essere ammissibile in circostanze eccezionali per garantire la continuità della procedura di gara, è fondamentale che tale decisione sia presa nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza. È consigliabile consultare le disposizioni specifiche che regolano la composizione e il funzionamento delle commissioni di gara all’interno dell’ente banditore.
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Bibliografia:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.
- Per aggiornamenti specifici, inclusi quelli relativi al Nuovo Codice Appalti (D.Lgs 36/2023), si consiglia di consultare il sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale o altri canali informativi ufficiali.