Verbale di accertamento GdF - mancata pubblicità prezzi

Buongiorno Dott. Chiarelli,

le scrivo per porle il seguente quesito:

la Guardia di Finanza ha redatto un verbale di violazione al distributore di carburanti del Comune in cui lavoro perché non erano esposti all’interno del locale i prezzi delle merci in vendita (nella fattispecie cialde per il caffè e lattine di olio motore); quindi è stato contestato l’art. 17 comma 1 della L.R. del Lazio n. 22/2019 (mancata pubblicità dei prezzi), sanzionato ai sensi dell’art. 35 comma 3 della L.R. del Lazio n. 22/2019 con una somma di € 1.500.

La dipendente del distributore, sentita in audizione, ha dichiarato che i prezzi delle merci erano indicati tramite un apposito cartello collocato all’esterno del locale dove si trovavano le merci da vendere, e che si era limitata ad eseguire le direttive del gestore del distributore il quale aveva disposto la sola installazione di tale cartello indicante i prezzi; tale dichiarazione ha trovato conferma tramite un sopralluogo della Polizia Locale, la quale ha trovato tale cartello (si premette che il distributore è chiuso per interdittiva antimafia dal gennaio 2026 ed il verbale è di dicembre 2025, per cui è da escludere una affissione successiva di tale cartello).

Altro punto, i prezzi riportati sul cartello non corrispondono a quelli rilevati in sede di accertamento dalla Guardia di Finanza (la differenza è di un centesimo) mentre un altro prodotto non è presente su tale cartello.

Quindi le questioni che vado a porre sono fondamentalmente tre:

1 - la presenza del cartello all’esterno del locale adibito a vendita del distributore può essere elemento sufficiente all’adempimento dell’obbligo di pubblicità dei prezzi, portando così all’emissione di un ordinanza di archiviazione del verbale?

2 - il fatto che la dipendente si sia limitata ad eseguire le direttive del gestore può essere motivo per archiviare la sua posizione di trasgressore ed emettere così eventuale ordinanza-ingiunzione solo a carico del gestore che è obbligato in solido?

3 - il fatto che sul cartello siano indicati prezzi differenti a quelli riportati nella relazione di servizio della G.d F., o non sia indicato il prezzo di un prodotto, può portare ad un archiviazione del verbale per erroneità del fatto, visto che più che contestare la mancata esposizione di prezzi all’interno del locale di vendita sarebbe stato più opportuno contestare la dichiarazione mancante o non veritiera dei prezzi delle merci sul cartello?

Grazie della disponibilità e porgo distinti saluti.

Daniele

Ecco le risposte dettagliate ai tre quesiti, strutturate secondo la normativa sul commercio della Regione Lazio (L.R. 22/2019) e i principi generali delle sanzioni amministrative (Legge 689/1981).

1. Presenza del cartello all’esterno e adempimento dell’obbligo

  • La risposta breve: Non è un elemento di per sé sufficiente per archiviare in toto il verbale.

  • Perché: L’articolo 17 della L.R. Lazio 22/2019 richiede la pubblicità dei prezzi per le merci esposte alla vendita. Sebbene la norma consenta l’uso di cartelli unici per prodotti dello stesso tipo o espositore, la collocazione all’esterno di un cartello cumulativo non sana la condotta se il consumatore, entrando o accedendo all’area di esposizione, non viene messo in condizione di associare chiaramente il prezzo al singolo prodotto (specialmente se presente in tipologie diverse o posizionato distante dal cartello). Tuttavia, la presenza del cartello accertata dalla Polizia Locale dimostra che l’informazione non era completamente assente, ma al massimo irregolare o inidonea. Questo esclude la totale “omessa pubblicità” puramente intesa, consentendo di valutare un’attenuazione dell’illecito ma difficilmente un’archiviazione diretta su questo solo punto.

2. Responsabilità della dipendente rispetto al gestore

  • La risposta breve: Non si può archiviare la posizione della dipendente basandosi unicamente sul vincolo di subordinazione, ma l’ordinanza-ingiunzione va emessa verso entrambi (o riscossa dal gestore quale obbligato in solido).

  • Perché: Nel diritto sanzionatorio amministrativo (art. 3 L. 689/1981) vige il principio della responsabilità personale del trasgressore. L’ordine del datore di lavoro non costituisce una causa esimente di “adempimento di un dovere” (che ex art. 4 L. 689/1981 vale solo per ordini vincolanti di un’Autorità pubblica). La dipendente, avendo materiale disponibilità della vendita, rimane co-obbligata/trasgressore materiale.

  • Gestione dell’ordinanza: Il gestore/titolare risponde ex art. 6 L. 689/1981 a titolo di obbligato in solido. Se il gestore o la dipendente pagano la sanzione, la pretesa sanzionatoria si estingue per entrambi. Qualora si decida di emettere l’ordinanza-ingiunzione, questa va indirizzata sia alla dipendente (trasgressore) sia al gestore (obbligato in solido).

3. Discrepanza dei prezzi, prodotti mancanti e riqualificazione del fatto

  • La risposta breve: Non si deve archiviare per “erroneità del fatto”, ma si può valutare la rimodulazione della motivazione o l’archiviazione parziale.

  • Perché: La contestazione formale riguardava la mancata esposizione dei prezzi all’interno del locale. Se l’istruttoria (audizione + sopralluogo Polizia Locale) dimostra che un cartello prezzi all’esterno esisteva, il fatto materiale contestato nel verbale della G.d.F. (“totale assenza di prezzo”) non corrisponde appieno alla realtà.

  • Il nodo dei prezzi difformi/prodotti omessi:

    • Per il prodotto non presente sul cartello, la violazione di mancata esposizione del prezzo sussiste pienamente.

    • Per i prodotti con differenza di 1 centesimo, si configura un’inesattezza/non veridicità del prezzo o un’esposizione inidonea, non una totale mancanza di esposizione.

  • Come procedere per l’Ordinanza: L’Autorità competente non può d’ufficio “convertire” la contestazione sul momento modificando il fatto materiale contestato dagli accertatori senza violare il diritto di difesa del trasgressore. Se la contestazione iniziale era esclusivamente “mancanza assoluta di prezzi al pubblico” e l’istruttoria ha provato che il cartello c’era (seppur impreciso), la contestazione originaria vacilla. È possibile:

    1. Archiviare per carenza/incertezza della prova sull’assenza totale del prezzo (se il verbale G.d.F. ha travisato la presenza del cartello esterno).

    2. Emettere l’ordinanza-ingiunzione rideterminando il fatto nei limiti in cui la violazione sussiste chiaramente (ossia per il solo prodotto privo di prezzo nel cartello), confermando la sanzione per la violazione dell’art. 17 L.R. 22/2019.

Grazie della celere risposta