Verbale violazione art 69 TULPS e art 666 cp

salve vi chiedo gentilmente chiarimenti in merito alla procedura che si applica per violazione art 69 TULPS e art 666 cp.
E’ stato notificato un verbale con contestazione della violazione degli art art 69 TULPS e art 666 cp e contestuale emissione di un bollettino di pagamento emesso dalla polizia locale.
il bollettino è legittimo?
nel verbale è specificato che si possono presentare scritti difensivi al Dirigente Ripartizione ambiente sap al fine della determinazione della sanzione definitiva o dell’archiviazione.
Credo che l’emissione del bollettino da parte della polizia locale sia illegittimo, che la polizia avrebbe dovuto solo notificare il verbale di contestazione e poi la sanzione pecunaria avrebbe dovuto essere applicata dall’autorità competente.
vi chiedo gentilmente conferma se la procedura seguita dalla polizia locale è corretta o meno e indicazione di eventuale normativa di riferimento. grazie infinite

Per la sanzione amministrativa prevista dall’art. 666 c.p. non è ammesso il pagamento in misura ridotta (lo dice l’ultimo comma dello stesso articolo).
Quindi: se nel verbale e/o nel bollettino di pagamento l’organo accertatore ha indicato l’importo per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81, ha sbagliato. La sanzione va pagata solo a seguito dell’emissione di ordinanza-ingiunzione da parte dell’autorità competente, che è tenuta a stabilire la somma dovuta per la violazione individuandola tra il minimo e il massimo edittale.
I criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono indicati dall’art. 11 della legge 689/81.

Se invece il bollettino è semplicemente “in bianco”, senza indicare alcun importo, diciamo che l’organo accertatore si è preoccupato di fornire agli interessati gli estremi esatti per le modalità del successivo pagamento.

Grazie infinite,mi può gentilmente indicare la normativa di riferimento ?
Grazie

La violazione dell’art. 69 TULPS è punita con le sanzioni previste dall’art. 666 c.p., commi 1 e 2.

Art. 666 c.p., ultimo comma: non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Legge 689/1981, art. 18: procedura per arrivare all’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità competente (sindaco, ma ora dirigente/responsabile dell’ufficio competente appositamente delegato), se ritiene fondato l’accertamento, ingiunge il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa.

Legge 689/1981, art. 11: indica i criteri con cui l’autorità competente individua l’entità della sanzione amministrativa, compresa tra il minimo e il massimo edittale.

Art. 666 c.p., comma 3: come sanzione accessoria, l’autorità competente deve disporre la cessazione dell’attività abusiva.

Ciao Marco intanto ti ringrazio, ti chiedo un 'ulteriore specifica in quale art di legge trovo specificato che il delegato all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione attualmente è il dirigente/responsabile dell’ufficio competente appositamente delegato dal sindaco?
grazie 1000

La separazione netta delle funzioni di indirizzo e controllo (di competenza degli organi politico-elettivi), da quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (di competenza dei dirigenti o in mancanza, dei responsabili degli uffici e dei servizi) è stata stabilita dal D.L.vo 267/2000, Testo Unico Enti Locali, la cui conoscenza è fondamentale per tutti coloro che operano all’interno degli enti locali…

In particolare vedi l’art. 107 del suddetto testo unico, che stabilisce come - a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma - le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. E’ fatto salvo solo quanto previsto dall’art. 50, c. 3 e dell’art. 54, che si riferiscono alla competenza del Sindaco all’adozione degli atti spettatigli in qualità di Ufficiale di governo nonché l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale Autorità locale di P.S. e quale rappresentante dell’Ente.

La Corte di Cassazione civile, Sez. I, n. 6362/2004, ha stabilito che, dall’entrata in vigore del D.L.vo n. 267/2000, deve riconoscersi in capo ai dirigenti la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell’esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna.

Sulla base di questi presupposti, le pubbliche amministrazioni devono individuare gli uffici competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni o di archiviazione nelle varie materie.

Grazie infinite dei chiarimenti , sei preparatissimo…

Ciao , chiedo gentilmente un chiarimento, l’autorità competente a cui sono stati presentati scritti difensivi per violazione art . 69 TULPS entro che termine deve dare risposta? vi è una normativa che regola questo aspetto? grazie infinite

Non è previsto un termine entro cui l’autorità competente debba decidere in merito ad una opposizione, né è previsto che l’autorità competente debba mandare una “risposta” alle parti che hanno fatto opposizione; la sua risposta si concretizza di fatto nella decisione che viene presa secondo le modalità indicate dal comma 2 dell’art. 18 della legge 689/81:
«L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.»

Poi tieni presente che:

  • più tempo passa dall’accertamento della violazione fino all’emissione dell’ordinanza ingiunzione, più si vanificano gli effetti deterrenti e punitivi della sanzione (oltre ad aumentare la sensazione di impunità degli illeciti…);
  • il diritto a riscuotere la sanzione si prescrive entro 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ma avvicinarsi colposamente a tale termine, o addirittura superarlo, per inerzia o ritardo, costituirebbe indubbiamente un esempio di scarsa efficienza e scarsa professionalità della P.A. e potrebbe arrivare ad un’ipotesi di danno erariale.

Grazie infinite, ero arrivata alla medesima conclusione ma necessitavo di un confronto per conferma , grazie per la disponibilità