Verbali di pm in pubblico esercizio e procedure suap

Il Comando della P.M. ha elevato 2 verbali nello stesso giorno e in tempi molto ravvicinati, ad un pubblico esercizio per la somministrazione di alcolici a due diversi minorenni. Successivamente Il Comando ha chiesto al suap l’emissione di provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 ter comma 2 L. 125/2001, quale sanzione accessoria.

Si chiede:

  • per l’emissione del provvedimento della sanzione accessoria è necessario attendere i 30 gg dalla notifica dei verbale per la presentazione delle eventuali controdeduzioni e pertanto nel caso la conclusione del procedimento con l’emissione dell’ordinanza ingiunzione che conferma la sanzione principale?

-nel caso il trasgressore paghi nei termini la sanzione principale, la sanzione accessoria viene meno per estinzione della violazione? Se così è allora, ai fini dell’emissione del provvedimento di sospensione attività, occorre attendere i termini per il pagamento della sanzione ed accertarsi che la stessa non sia stata pagata?
grazie

E’ una vecchia diatriba. La sanzione accessoria, quando è tale, si applica con l’ordinanza di ingiunzione. Il pagamento nella misura ridotta estingue la procedura sanzionatoria, quindi non si arriva all’ordinanza di ingiunzione e ri-quindi, la sanzione accessoria non si applica.

La legge potrebbe specificare il contrario, vedi l’esempio della sanzione dei giochi con vincite in denaro e minorenni. Art. 24, comma 21 del DL 98/2011
*21. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria E ANCHE NEL CASO DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA STESSA, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni *
A parere mio, la sanzione di specie è una mera sanzione accessoria e non è una misura cautelare da applicare subito.

Vedi anche la LR della Toscana 81/2000, art. 8, comma 1:
Il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge statale, ove ammesso, determina l’estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell’ articolo 9

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