Verica quindicennale impianto carburante autostrada - Toscana

In Toscana, anche per gli impianti situati lungo la rete autostradale la procedura è quella prevista dall’art. 67 comma 2 della LR n.62/2018? Grazie.

La regione Toscana è stata imprecisa nella redazione della legge. Da una parte definisce “rete” come l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con ESCLUSIONE degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali ma, dall’altra, non usa mai questa definizione per specificare qualcosa.
Il d.lgs. n. 118/98, all’art. 105, indica la Regione come l’ente competente al rilascio della concessione per gli impianti autostradali. Se in altre regioni si trovano normative ad hoc, per la Toscana la questione è meno certa. In ogni caso, dato che il collaudo afferisce alla sicurezza e dato che la cadenza 15ennale deriva dal d.lgs. n. 32/98, sicuramente si applica anche a quelli

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Ok. Perfetto.

Il d.lgs. n. 118/98, all’art. 105, indica la Regione come l’ente competente al rilascio della concessione per gli impianti autostradali.

Quindi, in estrema sintesi Regione Toscana ha la competenza in materia di concessioni, il resto è del Comune?

direi di sì. La sicurezza e il CPI sono concetti trasversali che passano dal SUAP

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