Verifica art. 48 bis compensi componenti collegio dei revisori dei conti

Il D.P.R. 602/1973 impone alle pubbliche amministrazioni – prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un compenso – di verificare, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
La morosità fiscale può comportare il blocco o la decurtazione del pagamento della parcella.

Con la Legge di Bilancio 2026, la norma ha subito una modifica specificamente dedicata ai compensi professionali: l’abbassamento della soglia di verifica e la trattenuta automatica degli importi a ruolo.
La norma che stabilisce il blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai professionisti è l’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973.

Essa subordina il pagamento dei compensi ai liberi professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni alla verifica della loro regolarità fiscale.
La verifica fiscale precede ogni pagamento di importo superiore a 5.000 euro, riguarda ogni tipo di incarico (dalle consulenze ai progetti fino alla rappresentanza legale) e riguarda tutti gli emolumenti, compresi quelli dovuti da soggetti diversi dalla Pa per incarichi con compensi a carico dello Stato.

La procedura prevede che prima di eseguire un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, la PA inoltri, in via telematica, richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che esegue, nei cinque giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, le opportune verifiche.

Se da questa verifica emerge invece che il destinatario del versamento ha debiti scaduti per almeno 5.000 euro, l’ente pubblico sospende il pagamento per un periodo di 60 giorni fino alla concorrenza dell’ammontare del debito, in attesa che l’agente della riscossione notifichi il pignoramento presso terzi. In tale lasso di tempo il contribuente può provvedere a saldare le sue esposizioni debitorie.

Non rilevano:

  • le somme che, sebbene siano state iscritte a ruolo, non sono state ancora “recepite” nella cartella di pagamento;
  • i debiti per i quali è stata ottenuta la rateazione, la rottamazione o la sospensione della riscossione;
  • gli avvisi di accertamento non esecutivi e di liquidazione;
  • gli avvisi di recupero del credito d’imposta;
  • gli avvisi bonari.

La procedura, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stata estesa ai pagamenti maggiori di 2.500 euro effettuati in favore di dipendenti pubblici.

Decurtazione dei pagamenti PA ai professionisti: le nuove soglie della Legge di Bilancio 2026

L’articolo 1, comma 725, della legge 199/2025 – aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.Lgs. 602/1972 – stabilisce che le amministrazioni pubbliche prima di effettuare il pagamento di un importo fino a 5.000 euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.
In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle amministrazioni andrà in favore:

  • dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;
  • del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.
    La nuova disposizione si applica ai debiti fiscali e contributivi a decorrere dal 15 giugno 2026, riguarda riguarda qualsiasi tipologia di compenso professionale: consulenze, perizie, incarichi fiduciari, patrocinio legale (incluso quello a spese dello Stato), prestazioni tecniche
    Non si applica ai fornitori di beni e servizi non professionali, alle imprese o ai lavoratori dipendenti della P.A.

Cosa cambia dal 2026 per i professionisti che lavorano con le PA?

Fino al 15 giugno 2026:

  • vige in tutti i casi l’obbligo di verifica per pagamenti di importo pari o superiore ai 5.000 euro;
  • scatta il blocco del pagamenti in caso di debiti fiscali scaduti per almeno 5.000 euro;
  • per gli importi inferiori a 5.000 euro non vige l’obbligo di verifica degli adempimenti fiscali;
  • per i debiti fiscali inferiori a 5.000 euro il pagamento avviene regolarmente;
  • scatta comunque il blocco del pagamenti in caso di debiti fiscali scaduti per almeno 5.000 euro.
    Dopo il 15 giugno 2026 si aggiunge un nuovo meccanismo automatico, specifico per professionisti e lavoratori autonomi:
  • l’obbligo di verifica è esteso a pagamenti al di sotto dei 5.000 euro;
  • in caso di morosità di qualunque importo, la PA provvede a versare direttamente all’agente della riscossione le somme a questi dovute e l’eventuale differenza al professionista.
    In pratica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare, è prevista una ”decurtazione” o uno “storno” da parte della Pubblica amministrazione che sottrarrà l’importo dovuto al compenso da riconoscere per la prestazione professionale, entro il limite dell’importo effettivamente iscritto a ruolo (“fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica”) consentendo comunque l’erogazione della parte eccedente.
    In altre parole, i compensi ai professionisti vengono ricalcolati al netto dei debiti fiscali: gli interessati non si vedranno bloccare automaticamente l’intero compenso, ma solo la quota necessaria a onorare il debito del diretto interessato.
    Al di sopra dei 5.000 euro di onorario, resta il blocco dei pagamenti della Pa verso il professionista che ha somme iscritte a ruolo, già sancito con la legge 602/1973.

Cosa deve fare il professionista per non rischiare il blocco o la decurtazione dei pagamenti?

Al momento, i professionisti che stanno per ricevere pagamenti da parte di una pubblica amministrazione dovrebbero:

  • richiedere l’estratto di ruolo all’agente della riscossione e controllare se sussistono debiti che potrebbero mettere a rischio la corresponsione dell’onorario;
  • allegare il documento alla fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

visto la norma si pongono i seguenti quesiti: per quanto riguarda i professionist, se la verifica deve essere effettuata anche per i compensi erogati ai componenti Collegio Revisori dei Conti (sai essi a collaborazione o a partita iva), oppure se sono esclusi, visto che il mote detemrine di liquidazione non trovo riferimenti all’art. 48 bis. per quanto rigarda le verifiche per i compensi erogati per dipenti o equiparati, se la stessa possa essere estesa anche agli emolumenti dei consiglieri (immagini solo per le funzioni e non rimborsi spesi) e inoltre per contratti stipulati con erogazione di unrimborso spesa.

Blocco dei Pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni: Novità e Implicazioni

CONTENUTO

L’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973 rappresenta una norma cruciale nel panorama della gestione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (P.A.). Questa disposizione stabilisce che le P.A. devono bloccare i pagamenti superiori a 5.000 euro verso fornitori e professionisti che presentano debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La verifica di tali debiti avviene tramite una segnalazione al sistema informativo, garantendo così una gestione più rigorosa delle risorse pubbliche.

Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025), è stato apportato un significativo aggiornamento all’articolo 48-bis, introducendo il comma 1-ter. Questa modifica, che entrerà in vigore il 15 giugno 2026, estende la disciplina anche ai compensi dei professionisti, consentendo alle P.A. di effettuare una compensazione forzosa tra i pagamenti dovuti e i debiti tributari senza necessità di un formale pignoramento. Questo significa che, nel caso in cui un professionista abbia debiti superiori a 5.000 euro, i compensi dovuti da enti pubblici possono essere trattenuti per saldare tali debiti.

Particolare attenzione va prestata ai componenti del collegio dei revisori dei conti, i quali, essendo considerati professionisti, rientrano sotto l’ambito di applicazione di questa norma. I loro compensi, quindi, saranno soggetti a verifica e potenziale blocco o compensazione in presenza di debiti verso l’Agenzia della Riscossione. È importante notare che questo meccanismo opera automaticamente, senza che il professionista possa opporsi preventivamente, il che solleva interrogativi sulla tutela dei diritti dei professionisti coinvolti.

CONCLUSIONI

Le modifiche introdotte dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973 e dalla Legge di Bilancio 2026 rappresentano un passo significativo verso una maggiore responsabilità fiscale da parte dei fornitori e professionisti che operano con le P.A. Tuttavia, è fondamentale che tali misure siano accompagnate da adeguate garanzie per i diritti dei professionisti, per evitare situazioni di ingiustizia o di blocco ingiustificato dei pagamenti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere le implicazioni di queste norme. La responsabilità di verificare i debiti dei fornitori ricade sulle P.A., e i dipendenti devono essere preparati a gestire queste verifiche in modo efficace. Inoltre, la conoscenza di queste disposizioni è cruciale per chi aspira a ruoli di responsabilità all’interno della pubblica amministrazione, poiché la gestione dei pagamenti e delle compensazioni sarà un aspetto centrale delle loro funzioni.

PAROLE CHIAVE

Blocco pagamenti, pubblica amministrazione, debiti tributari, compensazione forzosa, revisori dei conti, D.P.R. 602/1973, Legge di Bilancio 2026.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.P.R. 602/1973, Articolo 48-bis.
  2. Legge 199/2025, Legge di Bilancio 2026.
  3. Agenzia delle Entrate-Riscossione, normativa di riferimento.
  4. Normativa sui compensi dei professionisti e revisori dei conti.

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