Verifica art. 48 bis DPR 602/1973

Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Secondo varie circolare tale verifica è prevista anche per il pagamento di stipendi, pensioni, vitalizi ed emolumenti equiparati. Alla luce di quanto da quest’anno l’Ente per la quale lavoro (Consiglio Regionale) ha iniziato ad effettuare le verifica di cui all’art. 48 bis per il pagamento degli emolumenti dei consiglieri regionali e vitalizi/trattamento di quiescenza per ex consiglieri, assessori esterni, componenti corecom, ecc… di importo netto superiore a 5.000,00 euro. Tuttavia alcuni colleghi manifestano dubbi sull’utilità del controllo, che è un adempimento inutile, e/o pertanto suggeriscono di fare la verifica ogni 2/3 mesi piuttosto che ad ogni emolumento. Dalla lettura delle varie circolari susseguitesi sul tema, io non trovo ipotesi di sospensione, esclusione o della validità della verifica di più mesi. Ci sono colleghi che lavorano in qualche Consiglio Regionale che effettuano la verifica di cui all’art. 48 bis anche per gli emolumenti dei consiglieri, assessori esterni, vitalizi, trattamento di quiescenza ed infine per i premi di produttività dirigenti di importo netto superiore a 5.000,00 euro? Grazie