Ciao a tutti!
Studiando il Codice ho riscontrato all’Art. 17 che al comma 5 riporta “L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente , dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.”
Da ciò mi sembra di dedurre che la verifica del possesso dei requisiti sia obbligatoria per poter aggiudicare.
Tuttavia l’Art. 52 del codice riporta al comma 1 “(sotto i 40.000€) La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. ”
Come è possibile, se il presupposto per l’affidamento è che si sia effettuata la verifica dei requisiti? Grazie a chi deciderà di rispondere! @Simone.Chiarelli @AlessandraC90
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione che sollevi riguarda l’interpretazione di due disposizioni del Codice degli appalti che sembrano presentare un’apparente contraddizione in termini di verifica dei requisiti degli offerenti. Per comprendere meglio, è utile partire da una premessa generale sul principio di verifica dei requisiti in capo agli offerenti nei procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Teoria generale del diritto sugli appalti pubblici:
Nel diritto degli appalti pubblici, la verifica dei requisiti degli offerenti è un passaggio fondamentale per assicurare che l’aggiudicatario sia in grado di eseguire l’appalto in conformità con le disposizioni di legge e le specifiche tecniche richieste. Questo principio è volto a tutelare l’interesse pubblico e a garantire la trasparenza e l’equità del processo di gara.
Norme relative alla teoria:
- Art. 17 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) stabilisce che l’organo competente deve verificare il possesso dei requisiti in capo all’offerente prima di procedere con l’aggiudicazione.
- Art. 52 del Codice degli appalti introduce una modalità semplificata di verifica per gli appalti di importo inferiore ai 40.000 euro, permettendo alla stazione appaltante di effettuare controlli a campione.
Esempio concreto:
In un’appalto di valore superiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante dovrà verificare sistematicamente il possesso dei requisiti per tutti gli offerenti prima di procedere all’aggiudicazione. Invece, per un appalto di valore inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante potrà decidere di verificare i requisiti solo di un campione di offerenti, selezionato secondo modalità predeterminate.
Conclusione sintetica:
La differenza tra le due disposizioni si spiega con l’intento del legislatore di semplificare e velocizzare le procedure di gara per appalti di minore entità economica, riducendo gli oneri amministrativi sia per le stazioni appaltanti che per gli offerenti. Tuttavia, ciò non esime dal principio che la verifica dei requisiti è essenziale per garantire l’idoneità dell’aggiudicatario. La modalità semplificata per gli appalti sotto i 40.000 euro rappresenta un’eccezione che deve essere gestita con attenzione per non compromettere la qualità e l’affidabilità dell’aggiudicatario.
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Bibliografia:
- Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), in particolare Art. 17 e Art. 52. Link al testo normativo: Codice degli appalti
Buongiorno
Lart 17 si applica a tutte le procedure di gara per qualsiasi importo e la novità del Codice è proprio che, prima di adottare la determina di aggiudicazione, la SA DEVE fare la verifica dei requisiti. In tal modo la determina di aggiudicazione è IMMEDIATAMENTE EFFICACE.
Lart 52 è una norma che regola SOLO il sottosoglia e, Ancor più specificatamente, regola la verifica dei requisiti per affidamenti infra 40.000 per i quali la SA PUÒ ANCHE effettuare la verifica a campione, purché individui le modalità del campionamento. Ovvero la SA deve fare la verifica prima di aggiudicare, anche in questo caso, SALVO stabilire che farà, invece, la verifica a campione stabilendo le modalità del campionamento. In tal caso potrà aggiudicare anche senza aver effettuato prima la verifica puntuale per ognuno, di cui avrà però acquisito la dichiarazione sostitutiva e poi se in sede di verifica postuma lo.e. risulta non in possesso dei requisiti lo stesso andrà incontro alle conseguenze previste dallo stesso articolo 52.
Saluti
Alessandra
Buongiorno Dottoressa! La ringrazio molto!