Verifica dell’idoneità dei locali adibiti a sala del commiato e poteri sanzionatori del SUAP

Un soggetto svolge un attività imprenditoriale come sala del Commiato in un locale X
Da un sopralluogo dei vigili emerge l’esposizione di una salma a bara aperta in un locale diverso che da visura camerale risulta un unità destinata a magazzino.
Si chiede:

  1. Se il SUAP possa disporre il divieto immediato dell’attività;
  2. Quali sanzioni pecuniarie possano essere applicate in relazione a tale violazione, con particolare riferimento alla normativa della Regione Toscana.

È difficile dare una risposta perché in Toscana non esiste una normativa specifica. C‘è la LR 18/2007 ma riguarda solo il trasporto delle salme. A livello statale si può citare il DPR 285/90 ma, anche in questo caso, non si evince l’indicazione di requisiti specifici per la fattispecie che citi. Qualcosa puoi ricavare dal DPR 14/01/97 ma poca roba.

Per il resto si applica tutto ciò che gravita nel c.d. governo del territorio locale. In sintesi, destinazione d’uso, criteri di localizzazione sono da ascrivere alla competenza comunale.

Il SUAP non ha competenza su niente, è sempre un tramite procedurale-amministrativo fra privato e PA competente.
Le sanzioni si applicano se una legge le prevede in modo specifico per una determinata fattispecie. Per quanto esponi non saprei