Ciao
la verifica del Durc va fatta anche in fase di rilascio dell’autorizzazione?
Nel mio caso la ditta è registrata in camera di commercio da ottobre 2020 (perciò circa 8 mesi fa) e ora fa richiesta di autorizzazione tipo b.
Grazie per l’aiuto!
L.
Direi di sì ma dipende tutto dalla relativa legge regionale. In quasi tutte le regioni dove è stato dato seguito all’art. 28, comma 2-bis del d.lgs. n. 114/98. Ai sensi di questa disposizione, le regioni POSSONO stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività (sia per l’esercizio itinerante che su quello su posteggio), sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Oggi sappiamo che il DURC non si presenta ma la PA deve acquisirlo d’ufficio ma, al netto di questo, che qua non rileva, la norma di “autorizzazione” (che autorizza le regioni a usare la previdenza a fini amministrativi) indica esplicitamente entrambe le tipologie di autorizzazione. Come detto sopra, in ogni caso bisogna vede che cosa la regione ha legiferato nel dettaglio.
Quasi sicuramente, la risposta alla tua domanda è sì. E’ probabile che la ditta non abbia ancora una posizione verificabile, magari ha avviato effettivamente l’attività da poco tempo. Questo lo vedrai facendo i controlli.
In Toscana, dove l’itinetante è soggetto a SCIA, la legge regionale prevede espressamente la verifica del Durc. Qualora risultasse irregolare la Scia va archiviata? O è conformabile per cui se ne chiede la regolarizzazione nel termine dei 60gg.? E se il soggetto non conforma si atchivia per non conformità? Grazie
Relativamente alla SCIA la LR rimanda, implicitamente, all’art. 19 comma 3 della legge 241/90 e non potrebbe fare altrimenti. Se si applica la SCIA allora il riferimento normativo è quello. Ergo, la SCIA NON va archiviata. Il Comune riscontra la mancanza di un requisito all’avvio attività e interviene. Il comma 3 citata presenta almeno tre ipotesi: cessazione senza conformazione; conformazione senza sospensione entro un termine maggiore di 30 gg; conformazione con sospensione entro un termine maggiore di 30 gg.
Dato il tenore dell’art. 127, comma 1, lett. e), dato l’ultimo periodo dell’art. 44, comma 5 (come aggiunto dalla LR 68/20) e data l’evoluzione della stessa LR che prima sanciva la sospensione in attesa di regolarizzazione ma ora no, direi che siamo nel caso 2: conformazione senza sospensione entro un termine maggiore di 30 gg (che nei fatti diventa 180 gg)
Molto chiaro. Grazie. Ma se nei 180 GG non conformasse? Che ne è della Scia?
La SCIA perde, definitivamente, i suoi effetti abilitativi ed è dichiarata inefficace ad ogni effetto di legge a seguito del provvedimento di “divieto di prosecuzione attività”. La SCIA non è un provvedimento da revocare. Il privato non potrebbe esercitare più l’attività. Se lo facesse sarebbe sanzionato per esercizio abusivo.
Benissimo. Grazie ancora