Verifica preventiva

Dipendenti sindacalizzati possono sottoporre preventivamente i cedolini delle competenze accessorie a dipendenti dell’organo che li manderà avanti contro la volontà di chi poi li deve firmare?

La risposta breve e netta è no.

In ambito di pubblico impiego (e più in generale nell’organizzazione datoriale), nessun dipendente — anche se sindacalizzato o rappresentante sindacale (RSU/RLS) — può scavalcare il potere datoriale e la competenza gestionale del dirigente o responsabile del servizio a cui spetta l’approvazione e la firma degli atti.

1. La separazione dei ruoli e le competenze gestionali

Ai sensi dell’art. 4 e 16-17 del D.Lgs. 165/2001 (nonché dell’art. 107 del TUEL - D.Lgs. 267/2000 per gli enti locali):

  • La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica — inclusa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e la liquidazione del trattamento economico accessorio — rientra nella competenza esclusiva dei dirigenti / titolari di posizione organizzativa (o EQ).

  • L’attestazione delle prestazioni rese (straordinari, indennità, produttività) e la relativa autorizzazione alla liquidazione costituiscono un atto di gestione datoriale.

2. Il ruolo del sindacato

Le prerogative sindacali (previste dalla legge e dai CCNL di settore) riguardano:

  • La contrattazione collettiva integrativa (definizione dei criteri generali di ripartizione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio).

  • L’informazione e il confronto sulle materie previste dal contratto.

Nota di distinzione: Il sindacato ha il diritto di verificare l’applicazione dei criteri contrattuali, ma non ha alcun potere di gestione diretta, né di sostituirsi agli organi datoriali nell’inoltro o nell’istruttoria di cedolini e atti di liquidazione individuali.

3. Le conseguenze sul piano procedurale e disciplinare

Se dipendenti inoltrano atti direttamente agli uffici finanziari/personale scavalcando il responsabile competente, o se gli uffici procedenti lavorano prospetti privi dell’avallo/firma del dirigente titolare:

  1. Invalidità dell’atto: Il prospetto o la richiesta priva della firma/autorizzazione del dirigente competente è viziata da difetto di competenza e non costituisce titolo idoneo per la liquidazione.

  2. Rischio di Danno Erariale: Qualora l’ufficio stipendi/ragioneria desse corso a pagamenti di competenze accessorie non autorizzate dal responsabile del servizio, si configurerebbe una responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei Conti.

  3. Rilevanza Disciplinare:

    • Per chi inoltra gli atti violando le procedure interne e la gerarchia organizzativa.

    • Per l’ufficio che eventualmente lavora o manda avanti pratiche amministrative sapendo che manca la sottoscrizione/autorizzazione del responsabile legittimato.

In sintesi

L’istruttoria e l’invio dei prospetti per il pagamento delle competenze accessorie richiedono espressamente la convalida, la disposizione e la firma del responsabile/dirigente preposto. Eventuali solleciti o contestazioni del sindacato devono seguire i canali ufficiali delle relazioni sindacali o del contenzioso, e non la via di fatto dello scavalcamento procedurale.

Più che scavalcare vogliono manipolare. Se in via informale sottopongono gli atti incompleti al destinatario, chi firmerà dovrà per forza attenersi a tutto ciò che esso vorrà compresa l’estetica delle tabelle, mentre altrimenti per non mandare avanti occorrerebbero motivazioni assai forti. Chi si fa pecora il lupo se lo mangia, solo che questi pretendono di rendere pecora il proprio capo.

L’organo che emette un bando di progressione (costituente lex specialis) prescrive un decreto cumulativo per adeguare la retribuzione di tutti i vincitori, ma sentendo di testa propria la ragioneria viene fuori che essa vuole un decreto per ogni vincitore. Se materialmente non si è presentato nessun atto, c’è modo di impedire questa consultazione selvaggia della controparte? Tra l’altro, così facendo si risparmia perfino alla ragioneria che spadroneggia di uscire allo scoperto e affrontare esplicitamente il soggetto che ha emesso il bando.