La risposta la trovi nel codice… sotto i 40 mila, NON occorre fare altro che aggiudicare e stipulare!!! Il controllo a campione avviene sulla base di un regolamento interno dell’ente e non deve essere effettuato nell’immediato ma può essere successivo alla stipula.
" Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)
- Nelle procedure di affidamento di cui all’[articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
Se le Agenzie non forniscono i dati o le informazioni richieste bisogna ATTENDERE, SOLLECITARE, ATTENDERE, SOLLECITARE…
Nel nuovo codice, non è stata riproposta la disciplina di cui all’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (“Decreto semplificazioni I”) negli appalti ordinari, ma solo per quelli PNRR.
(Nuovo codice dei contratti: esecuzione d’urgenza nelle more delle verifiche dei requisiti dell’o.e. – Le Autonomie).
Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)
9. L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
Vincenzo