Verifica requisiti operatore economico nel nuovo codice

Salve, la verifica dei requisiti dell’operatore economico occorre farlo prima della decisione a contrarre o prima del contratto? Di seguito l’iter che si vuole seguire

  1. Verbale del RUP ;
  2. Controllo dei requisiti;
  3. Decisione a contrarre (solo dopo verifica positiva dei requisiti)
  4. Contratto.
2 Mi Piace

Buongiorno,
la decisione a contrarre seppur con un nuovo nome ha la stessa valenza dell’ex determina o delibera a contrarre, cioè rendere pubblica la volontà di contrarre, è deve essere adottata all’avvio della procedura. A conferma di ciò, tale provvedimento non può essere impugnato.

Il controllo dei requisiti invece è propedeutico all’aggiudicazione e successiva stipula.

Quindi, mentre nel caso di procedure di gara la distinzione è netta (decisione a contrarre e poi determina di aggiudicazione dopo la verifica dei requisiti), nel caso di affidamento diretto, sotto i 40 mila (autodichiarazione e controllo a campione ) si potrà adottare una determina ex post ( come in passato), sopra i 40 mila bisognerà seguire l’iter delle procedure classiche, non potendo più adottare un provvedimento contestuale (contrarre e aggiudicazione).

Vincenzo

Grazie mille Vincenzo. Quindi in un affidamento inferiore ai 40.000 euro non posso stipulare la determina ex post se non sono state fornite tutte le risposte da parte degli Enti certificatori. In caso di un ritardo di riscontro da parte dell’Ente certificatore (sono più di 2 mesi che si aspetta risposta Agenzia delle Entrate) è possibile procedere con il silenzio assenso e adottare la determina ex post?

Buongiorno, inferiore ai 40 mila non devi attendere, è sufficiente la dichiarazione dell’operatore, poi i controlli saranno a campione(determina ex post). Sopra tale importo per aggiudicare occorre attendere, fermo restando l’esecuzione anticipata per ragioni d’urgenza.

Vincenzo

Gentile Vincenzo, mi scusi se la disturbo con i miei continui quesiti. Se nell’affidamento diretto inferiore ai 40.000 euro si volesse procedere con il controllo a campione, l’appalto rientra in un progetto europeo sottoposto a controllo e certificazione, la verifica dei requisiti si fa dopo il verbale di istruttoria del RUP e prima dell’adozione della determina ex post? Inoltre come ci si deve comportare se non sono state fornite tutte le risposte da parte degli Enti certificatori come nel caso suddetto delle Agenzie delle Entrate?

La risposta la trovi nel codice… sotto i 40 mila, NON occorre fare altro che aggiudicare e stipulare!!! Il controllo a campione avviene sulla base di un regolamento interno dell’ente e non deve essere effettuato nell’immediato ma può essere successivo alla stipula.

" Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)

  1. Nelle procedure di affidamento di cui all’[articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Se le Agenzie non forniscono i dati o le informazioni richieste bisogna ATTENDERE, SOLLECITARE, ATTENDERE, SOLLECITARE…

Nel nuovo codice, non è stata riproposta la disciplina di cui all’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (“Decreto semplificazioni I”) negli appalti ordinari, ma solo per quelli PNRR.
(Nuovo codice dei contratti: esecuzione d’urgenza nelle more delle verifiche dei requisiti dell’o.e. – Le Autonomie).

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)
9. L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.

Vincenzo

Grazie mille per la sua disponibilità!

Gentile Vincenzo, mi scusi se torno a disturbarla. Vorrei sapere se i controlli per gli affidamenti inferiori e superiori ai 40.000 euro sono uguali oppure sono differenziati. Ad esempio per un controllo a campione relativo a un affidamento di un servizio di catering per un importo di 1.500,00 euro, è sufficiente controllare:
-il DURC;
-il casellario ANAC;
-l’iscrizione alla CCIA oppure anche il casellario giudiziale, la regolarità del pagamento delle imposte e tasse, l’adempimento alla normativa per disabili etc etc. ? Grazie e buona giornata

Buongiorno @paoloa14,
per i controlli, volendo seguire le oramai superate linee guide ANAC n. 4,
si può prevedere un sistema semplificato di controlli. Con il nuovo codice, fermo restando che sino a 40.000 € vale l’autocertificazione, il singolo Ente, dovrebbe adottare un regolamento per definire nel dettaglio quale percorso intraprendere, ad esempio non differenziare gli importi (da 0,01 a 40.000 €) o viceversa stabilire dei scaglioni, in analogia con le precedenti linee guida ANAC.

Nel caso esposto, volendo riprendere il contenuto delle linee guida ANAC n.4, si potrebbe procedere con la consultazione del casellario ANAC, con la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché con la verifica dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Vincenzo

Gentile Vincenzo, può andare bene il seguente passaggio?
In considerazione del numero medio di affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro effettuati nel 2023, pari a circa 200, il Consiglio autorizza, a decorrere dal 1/01/2024, un sistema semplificato di controlli, per la verifica delle autocertificazioni rilasciate dagli operatori economici relativamente alle procedure di affidamento di cui all’art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023, le modalità di controllo a campione come di seguito specificate:

  • al controllo verrà assoggettato un campione pari al 10%, arrotondato all’unità superiore, degli operatori economici che siano risultati affidatari di forniture di beni, servizi e lavori per importi inferiori a 40.000 euro.
  • Il campione verrà individuato su base matematica, con avvio dei controlli dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti (Controlli sui requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023), prendendo in considerazione il parametro del multiplo di 10 (Determina n. 10; n. 20 ecc.);
  • I controlli avverranno dopo la determina di affidamento;
  • Saranno effettuati i seguenti controlli:
  • Consultazione del casellario ANAC;
  • DURC;
  • verifica dei requisiti speciali ove previsti;
  • verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Gentile Vincenzo, in un affidamento superiore ai 40.000, si è proceduto a controllare i requisiti tramite il FVOE. Si è ancora in attesa della risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. E’ possibile procedere all’adozione della determina di affidamento per ragioni di urgenza e specificare nella lettera contratto la clausola risolutiva espressa in caso di irregolarità nel pagamento delle tasse da parte dell’affidatario?

Gentile Vincenzo, per il controllo a campione di un affidamento di un servizio di 9.000,00 euro è sufficiente richiedere:
il DURC;
Casellario informatico ANAC;
Casellario giudiziale;
Carichi pendenti.
Oppure devo richiedere anche l’accertamento del pagamento delle imposte e tasse. Gentilmente è possibile avere una tabella con i controlli da effettuare suddivisa per fascia di importo?

Gentile Vincenzo, per gli affidamenti relativi a un progetto europeo sottoposti a controllo a campione e per gli affidamenti superiore ai 40.000, in caso di non immediata risposta da parte degli enti certificatori , ad es. l’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere, per motivi di urgenza, alla stipula del contratto inserendo nello stesso la clausola risolutiva espressa in caso di irregolarità nel pagamento delle tasse da parte dell’affidatario?

Buongiorno @paoloa14
il riferimento normativo è l’art 17 co 9 che recita: "L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.

Nel nuovo codice non è più conteplata l’esecuzione d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti precedentemente introdotta dal decreto semplificazione.

Quindi se il progetto di cui accennavi nel quesito è finanziato con risorse europee allora puoi applicare il comma 9, viceversa bisogna attendere.

Vincenzo

Gentile Vincenzo, grazie per la sua immediata risposta. Mi scusi se approfitto della sua disponibilità per sottoporle altri 2 quesiti:

  1. per un affidamento inferiore ai 900,00 (novecento euro) per il controllo a campione è sufficiente richiedere solo:
    il DURC;
    Casellario informatico ANAC;
    l’iscrizione alla CCIA?
    2: inoltre va sempre richiesto il certificato di carichi pendenti?

Buonasera @paoloa14,
in precedenza avevamo le linee guida Anac n.4, che per quanto non vincolanti, fornivano indicazioni per i c.d. “microaffidamenti”, oggi in assenza di un indirizzo, ritengo doverso rifarsi al buon senso, evitando di ingessare ed appesantire gli affidamenti. Ciò detto, credo che siano più che sufficienti i documenti elencati.

Vincenzo

Grazie Vincenzo per la sua disponibilità e competenza!