Buon pomeriggio,
abbiamo ricevuto una scia per l’avvio di attività di palestra. Usl ci segnala oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, la non conformità rispetto al DPGR 05/07/2016 n. 42/R (Reg. di attuazione della LRT 27/02/2015, n. 21) in quanto il resp. tecnico non ha titolo idoneo.
Essendo decorsi i 60 g. non possiamo attivare la procedura di cui all’art. 19. co 3 della L. 241/1990. Dobbiamo procedere comunque procedere alla sospensione dell’attività per mancanza del requisito “professionale”…come ci consigliate di procedere?
Grazie.
La legge ti consente di intervenire ma, a questo, punto, è un’azione discrezionale nel senso che occorre ravvedere una idonea motivazione che sottenda l’azione dell’autotutela
Art. 19, comma 4 della legge 241/90: 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies.
LA giurisprudenza è copiosa: non basta una semplice motivazione basata sul mero ripristino della legalità. Quindi, è da vedere caso per caso. Magari è dirimente anche la professionalità effettiva del RT. Magari ha ISEF ma non la laurea specialistica e, quindi, può vantare comunque una professionalità pari a chi ha aperto una palestra prima che entrasse in vigore la nuova normativa toscana e sarebbe congruo per aprire una palestra in altra regione italiana.
Oppure, potresti considerare che la norma sottende la tutela della salute pubblica e, quindi, è opportuno intervenire (previa comunicazione di avvio procedimento).
Potresti anche intervenire ma non per chiudere ma solo per ordinare un adeguamento entro un termine.
Nel tuo caso, puoi provare a intervenire cercando di trovare una motivazione adeguata basata sulla tutela della salute
Vedi una delle tante sentenze:
Sentenza_SCIA-autotutela.pdf (593,8 KB)
In ultima ipotesi, potrebbe essere giocata la carta della dichiarazione che, se pur non giudicata falsa, è comunque non veritiera: tizio ha dichiarato di avere il requisito pur non avendolo. Questo darebbe la possibilità di motivare sufficientemente per agire nei modi dell’autotutela. ANche in uesto caso, però, è da vedere caso per caso in base alle dichiarazione effettive del soggetto