Buongiorno,
quando il Comune riceve da un utente la pec di comunicazione avvio locazione turistica breve (non imprenditoriale) deve poi attivarsi per le verifiche sul Portale BDSR cioè sulla Banca dati del Ministero Turismo? Non dovrebbe essere la Regione ad occuparsi della corretta registrazione del CIN e IUN (cod. regionale Sardegna) ? O dell’attivazione su alloggioweb della Questura? Avevo capito che le comunicazioni vengono inoltrate al Comune per finalità di monitoraggio e statistiche non ispettive e di accertamento.
Quanto alla verifica sui requisiti di sicurezza (estintori e rilevatore gas) e di destinazione uso ecc deve essere fatta dalla Polizia Locale o U.Tecnico ?
Vi chiedo dei chiarimenti perchè in alcuni Comuni i colleghi mi dicono che non è di nostra competenza, però la piattaforma ha attivato a questo scopo il cruscotto degli operatori comunali con tutti gli adempimenti relativi.
Grazie se potrete rispondermi
Non conosco la vostra legge regionale, ma l’art. 13-ter del D.L. 145/2023 (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale) al comma 11 stabilisce che:
- alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale.
Direi che dipende da eventuale normativa regionale e dall’organizzazione interna del comune. Posso dirti che la locazione breve/turistica non professionale è un contratto di locazione breve che non figura un’attività produttiva (contratto fra due privati). In quanto tale non dovrebbe passare dalla competenza procedurale SUAP. Se non c’è una norma regionale ad hoc, la locazione breve/turistica non professionale non è sottoposta a nessuna procedura. Per esempio, in Toscana, la legge regionale prevede una semplice “comunicazione” al comune (non al SUAP) la cui omissione porta a una sanzione amministrativa (non è un’abilitazione in senso stretto perché non c’è niente da abilitare dato che sono contratti fra privati a fini abitativi brevi).
Anche se è vero quanto ho appena affermato, tale fattispecie è comunque sottoposta ad adempimenti di natura pubblicistica al pari delle strutture ricettive: comunicazione di PS; adempimenti ISTAT su arrivi e presenze; imposta di soggiorno; CIN.
La LR dovrebbe indicare qual è la PA competente sulla rilevazione continua ISTAT. Sull’imposta di soggiorno è competente il Comune e sulla comunicazione di PS è competente il sistema Questure/Polizia di Stato con alloggiati web.
Chi controlla effettivamente il fabbricato e come viene usato è il comune in base all’organizzazione interna. L’art. 13-ter, comma 11 del DL n. 145/2023 assegna la comune la funzione di vigilanza e sanzionatoria per le quanto lì disposto (CIN e dispositivi di sicurezza). Il controllo sui dispositivi è sicuramente difficile dato che la Polizia Locale non può accedere, senza un’autorizzazione del giudice, in un’abitazione privata (magari può chiedere di entrare ma di fronte a un rifiuto nulla può fare).