Buongiorno, ai sensi dell’art. 94, comma 3 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 85 del Codice antimafia, le dichiarazioni in merito alla sussistenza di ragioni di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia sono da verificare anche in apo al revisore legale dell’impresa?

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sulle normative citate. L’art. 94 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e l’art. 85 del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) riguardano le disposizioni relative alle misure di prevenzione e di controllo per l’accesso agli appalti pubblici, al fine di prevenire infiltrazioni mafiose o situazioni di illegalità.
Teoria Generale e Norme Relative:
-
Art. 94 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016): Questo articolo stabilisce che gli operatori economici partecipanti a procedure di appalto devono dichiarare l’assenza di cause di esclusione, tra cui quelle legate a condanne definitive per reati che impediscono la partecipazione agli appalti pubblici.
-
Art. 85 del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011): Prevede che le amministrazioni aggiudicatrici debbano verificare l’assenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali applicate nei confronti degli operatori economici che partecipano agli appalti pubblici.
-
Art. 67 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011): Elabora le cause che possono portare alla sospensione o al divieto di partecipazione agli appalti pubblici, come la sussistenza di misure di prevenzione o di condanne per reati di particolare gravità.
Esempio Concreto:
Nel contesto degli appalti pubblici, se un’impresa partecipa a una gara d’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice deve verificare che non sussistano nei confronti dell’impresa stessa o dei suoi legali rappresentanti cause di esclusione, come quelle previste dall’art. 67 del Codice Antimafia. Questo include anche la verifica in merito alla figura del revisore legale, qualora rientri nei soggetti cui si applicano le disposizioni del Codice Antimafia.
Conclusione Sintetica:
Le normative citate richiedono che le amministrazioni aggiudicatrici verifichino l’assenza di cause di esclusione legate a situazioni di illegalità o a misure di prevenzione, anche per quanto riguarda il revisore legale dell’impresa, se questo rientra tra i soggetti per cui tali verifiche sono previste dalla legge. Tuttavia, la specifica applicazione di queste disposizioni al revisore legale dipenderà dal ruolo che questo svolge all’interno dell’impresa e dalla sua rilevanza ai fini delle disposizioni del Codice Antimafia.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia:
Buongiorno. La questione che poni è molto rilevante e tocca uno dei punti di coordinamento più delicati tra la normativa sui contratti pubblici e quella antimafia.
La risposta breve è sì: le verifiche antimafia e la sussistenza di cause di esclusione devono riguardare anche il revisore legale (o i membri della società di revisione), in quanto rientrano tra i soggetti dotati di compiti di vigilanza.
Ecco il dettaglio del quadro normativo attuale (D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 159/2011):
1. Il perimetro soggettivo dell’art. 94, comma 3 (Codice Contratti)
L’art. 94, comma 3 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici stabilisce che l’esclusione di un operatore economico opera se le cause ostative (tra cui i tentativi di infiltrazione mafiosa) riguardano, tra gli altri, i “membri degli organi con compiti di vigilanza”.
Il revisore legale, pur avendo funzioni distinte dal Collegio Sindacale, partecipa alla funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione dell’impresa, venendo quindi attratto in questa categoria.
2. Il richiamo all’art. 85 del Codice Antimafia
L’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 è ancora più esplicito. Al comma 2, lett. b), specifica che la documentazione antimafia (informazione e comunicazione) deve riguardare:
- I membri del collegio sindacale;
- Il revisore contabile, nei casi previsti dall’art. 2409-bis del codice civile.
Sintesi dei soggetti da dichiarare/verificare
Per chiarezza, ecco come si applica la norma a seconda della struttura del controllo contabile nell’impresa:
| Soggetto Incaricato | Obbligo di Verifica | Base Giuridica |
|---|---|---|
| Sindaco Unico / Collegio Sindacale | Sì | Art. 94, c. 3 D.Lgs. 36/23 e Art. 85, c. 2, lett. b) CAM |
| Revisore Legale (Persona Fisica) | Sì | Art. 85, c. 2, lett. b) CAM |
| Società di Revisione | Sì | La verifica si estende al responsabile della revisione e ai componenti del consiglio di amministrazione della società di revisione stessa. |
[!IMPORTANT]
Nota operativa: In sede di DGUE o di dichiarazioni integrative, l’operatore economico è tenuto a indicare i dati del revisore o dei componenti dell’organo di revisione affinché la Stazione Appaltante possa procedere alla consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia).
L’orientamento della giurisprudenza
L’orientamento prevalente (confermato anche da ANAC) sottolinea che la finalità della norma è “schermare” la pubblica amministrazione da ogni possibile contatto con soggetti legati alla criminalità organizzata che occupino posizioni di rilievo o di controllo all’interno dell’impresa. Dato che il revisore ha accesso diretto alle scritture contabili e ai flussi finanziari, la sua integrità è considerata un requisito essenziale.