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Consiglio di Stato n. 10365/2025: il parere tardivo del MiC nella VIA non configura silenzio-assenso ma contributo istruttorio

CONTENUTO

Il tema del valore giuridico del parere espresso tardivamente dal Ministero della Cultura (MiC) o dalla Soprintendenza nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è al centro di un importante chiarimento giurisprudenziale. Secondo il Consiglio di Stato, sent. n. 10365/2025, il ritardo nell’emanazione del parere non comporta l’automatica formazione del silenzio-assenso, né rende l’atto nullo o inefficace.

Il ragionamento espresso dai giudici di Palazzo Spada chiarisce che l’atto tardivo subisce una “metamorfosi” funzionale: esso non può più essere considerato un atto tipico vincolante nei termini ordinari, ma si trasforma in un contributo istruttorio. Di conseguenza, l’amministrazione procedente ha l’obbligo di prenderlo in considerazione, ma deve fornire una specifica motivazione nel caso in cui decida di discostarsene o di integrarlo nella decisione finale.

Tuttavia, il quadro giurisprudenziale presenta una distinzione operativa rilevante. In altri contesti, specificamente riferiti alla VIA statale, il Consiglio di Stato, sent. n. 867/2025, ha invece riconosciuto l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990. Questo orientamento parallelo sottolinea come la natura del parere del MiC possa variare a seconda del quadro normativo di riferimento e della specifica fase procedimentale.

CONCLUSIONI

Il parere tardivo del MiC nella VIA non è un atto “fantasma”: pur perdendo la sua forza provvedimentale originaria secondo la sent. n. 10365/2025, rimane un elemento tecnico-istruttorio che l’autorità decidente deve valutare attentamente, motivando il peso attribuito a tale apporto tardivo nel provvedimento conclusivo.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è necessario gestire con estrema cautela i pareri giunti oltre i termini. Non possono essere ignorati tout court, ma la loro ricezione tardiva impone un onere motivazionale supplementare nel provvedimento finale di VIA, per evitare vizi di eccesso di potere o difetto di istruttoria. Occorre distinguere se il caso ricade nell’applicazione dell’art. 17-bis l. 241/1990 (che potrebbe portare al silenzio-assenso) o nel regime ordinario della VIA.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nelle materie di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento agli istituti della conferenza di servizi, del silenzio-assenso (art. 17-bis l. 241/1990) e della VIA (D.Lgs. 152/2006). È fondamentale conoscere il confine tra parere obbligatorio, parere vincolante e contributo istruttorio nei procedimenti complessi.

PAROLE CHIAVE

VIA, Silenzio-assenso, Ministero della Cultura, Soprintendenza, Consiglio di Stato, Art. 17-bis l. 241/1990, Parere tardivo, Procedimento amministrativo.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Consiglio di Stato, sent. n. 10365/2025: Esclude il silenzio-assenso per il parere tardivo del MiC in VIA, qualificandolo come contributo istruttorio.
  2. Consiglio di Stato, sent. n. 867/2025: Riconosce il silenzio-assenso ex art. 17-bis l. 241/1990 per il parere MiC nella VIA statale.
  3. Art. 17-bis Legge n. 241/1990: Disciplina il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e nei rapporti tra amministrazioni statali.

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