Prof. stavo seguendo il video dell’academy del 11 gennaio sugli appalti (vero/ falso) ma la domanda n 7 sul conflitto d interessi, ho controllato su Gemini, ed è falsa mentre nel video lei dice è vera …come mai? Sbaglia Gemini?
GEMINI DICE
La frase riportata nell’immagine è FALSA (o quantomeno superata) secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Sebbene in passato il conflitto di interessi fosse interpretato in modo molto ampio e “astratto”, il nuovo Articolo 16 ha cambiato le regole per evitare che la semplice paura di un conflitto blocchi l’amministrazione (il cosiddetto “principio della fiducia”).
Ecco i punti chiave spiegati in modo semplice:
- Non basta il “potenziale” astratto (La prova è necessaria)
Contrariamente a quanto dice la slide, il conflitto di interessi non può più essere presunto in via astratta. La legge oggi stabilisce chiaramente che la minaccia all’imparzialità deve essere provata da chi la invoca, basandosi su “presupposti specifici e documentati”. Non basta quindi che la situazione “sembri” un conflitto, occorre dimostrare fatti concreti. - Il Principio della Fiducia
L’Art. 16, comma 2, è stato scritto proprio per bilanciare la prevenzione della corruzione con la necessità di far funzionare le gare. Per questo motivo:
• Si richiede che il conflitto si riferisca a interessi effettivi.
• Non si opera più su base “puramente oggettiva” o automatica: occorre una valutazione caso per caso. - Pregiudizio vs. Situazione di Rischio
C’è una sottile distinzione da fare:
• È Vero che non bisogna aspettare che ci sia un “pregiudizio concreto” (ovvero un danno già avvenuto alla gara) per far scattare l’astensione.
• È Falso (nel nuovo Codice) che l’astensione scatti “a prescindere dalla prova” della situazione di rischio. La situazione che genera il rischio deve essere provata e documentata.
In sintesi: La slide riflette una visione “tradizionale” e rigorosa che il nuovo Codice del 2023 ha voluto mitigare. Oggi, per obbligare qualcuno all’astensione, occorre dimostrare con documenti e fatti specifici che esiste un rischio reale, e non solo una vaga potenzialità.
