VIDEOGIOCHI in esercizio somministrazione

Buongiorno,
a fronte di un verbale della Polizia Municipale che ha rilevato in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di tabella dei giochi proibiti) la presenza di videogiochi di cui all’art 110,comma 6, lettera a) del TULPS ma nessun apparecchio comma 7, il Suap deve adottare qualche provvedimento?
Grazie Antonella

Bisognerebbe sapere quale sia esattamente la violazione contestata, visto che in linea generale i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 86 Tulps) possono installare apparecchi di gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. a).

Ha violato l’art 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS, sanzionato dall’art 17 bis, comma 2, della stessa norma in quanto, quale titolare di SCIA di pubblico esercizio non rispettava le limitazioni impartire dall’art 3, comma 3 del Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (AAMS e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza)

Il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 è stato sostituito dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 luglio 2011, che ha stabilito nuovi parametri numerici per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps.
Le sanzioni sono quelle previste dall’art. 6 di quest’ultimo decreto.

Per ogni dubbio o informazione, sarebbe il caso di consultare l’ufficio territoriale di ADM.

Sul vecchio forum la questione fu affrontata spesso. Sentendo l’allora AAMS venne fuori che il vecchio decreto AAMS del 2003 era rimasto applicabile limitatamente alle prescrizioni (diversificazione offerta di gioco), non anche per il contingentamento. Se vedi nei bar, molti hanno le freccette, all’epoca si trattava di apparecchi AM comunque sottoposti a ISI (imposta sugli intrattenimenti)

Il decreto AAMS del 27/07/2011 (entrato in vigore il 1 settembre 2011), dispone, all’art. 7 – disposizioni transitorie e finali:

il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell’articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010.

Anche per come la vedo io, dato che il decreto del 2003 impone un criterio di esercizio previsto di concerto con l’autorità di pubblica sicurezza, esso è riconducibile alle ipotesi di rispetto delle disposizioni dell’art. 9 TULPS e come tale sottoposto alla potestà sanzionatoria, di competenza comunale, di cui all’art. 17-bis e 17-ter TULPS.

Mah, non so…
A me pare che la sanzione prevista dall’art. 6 del Decreto 27 luglio 2011, ed in particolare quanto disposto dal comma 5 - che tra l’altro richiama la violazione di cui all’art. 1, comma 81, lettera i), della legge 220/2010 -, sia una norma indubbiamente speciale per quanto riguarda la violazione consistente nella mera installazione di apparecchi in numero eccedente rispetto alla tabella prescritta (laddove invece il combinato disposto degli artt. 9 e 17-bis del Tulps parlerebbe solo di violazione di generiche “prescrizioni”). Nel senso che il Tulps andava bene perché il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 non prevedeva sanzioni; ma ora le sanzioni specifiche ci sono…

Senza contare che la procedura sanzionatoria prevista dalle due norme è completamente differente.

In ogni caso – per venire all’oggetto del quesito - se nel caso in questione la polizia locale ha contestato la violazione dell’art. 9 del Tulps, sanzionata dal secondo comma dell’art. 17-bis, allora quello che dovrebbe fare il Suap sarebbe quanto previsto dall’art. 17-ter, comma 3.

Certamente la situazione non è cristallina. Ricordo che negli anni 2011/2012 all’indomani del decreto, ci consultammo con AAMS e, alla fine, la prassi prevalente restò quella che ho indicato: sanzione del mancato rispetto della prescrizione della mancata diversificazione

Forse mi sfugge qualche cosa…
Nell’attuale post - se non vado errato - non stiamo parlando di una violazione dell’obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco (che tra l’altro dovrebbe essere stata abolita dal 1° marzo 2022), bensì di una violazione relativa all’installazione di apparecchi di gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), all’interno di un pubblico esercizio di somministrazione, in una quantità eccedente il numero massimo previsto dalle tabelle di cui al Decreto 27 luglio 2011.

E’ vero, mi ero dimenticato. Sono d’accordo che l’obbligo di diversificazione è cessato il 28/02/2022. Vedi le FAQ riassuntive (punto 5):

Se non erro, deriva dalla determinazione 480037/RU del 16/12/2021 modificante quella del 01/06/2021. Vedi art. 10 come modificato. In sintesi, fino al 28/02/2022 si potevano applicare le vecche regole. Le nuove regole non l’anno riproposta.

Se il verbale riguarda questo, si può archiviare

Sui giochi è sempre un rompicapo :slight_smile: