Giochi da tavolo

Un bar già attivo vuole mettere a disposizione dei propri clienti dei giochi da tavola e freccette, serve presentare qualche istanza? (email del 15/09 studio Petrilli)

Faccio un riassunto normativo generale sulla teoria classica (riprendo un vecchio post e lo incollo)

Per quello che riguarda gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110 comma 6 e 7, se sono installati presso esercizi già in possesso di “licenze” ex art. 86 TULPS, allora non hanno bisogno di altre “licenze” quindi l’esercente non presenterà nessuna SCIA (uso “licenze” per usare la terminologia del TULPS).
Se, invece, gli stessi apparecchi sono installati in altri esercizi commerciali o in altri esercizi pubblici diversi dai primi, allora c’è bisogno di una SCIA ex art. 86 TULPS da presentare al SUAP.
Sul punto vedi il decreto AAMS del 22/07/2011 che individua i contingenti per tutte le tipologie.

Ecco l’art. 86 TULPS circa il distinguo che ho indicato:
[…]
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
[…]
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici DIVERSI DA QUELLI GIÀ IN POSSESSO DI ALTRE LICENZE DI CUI AL PRIMO O SECONDO COMMA o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati

In caso di installazione di SLOT in un bar (comma 6a) occorre rispettare il criterio della diversificazione di cui al vecchio decreto AAMS 27/10/2003. (diversificazione non più in vigore, vedi qua: VIDEOGIOCHI in esercizio somministrazione - n°8 da MarcoC90 )
AAMS ora ADM ha precisato che l’offerta di gioco deve essere diversificata con altri giochi sottoposti ad ISI (imposta sugli intrattenimenti) che, in pratica, sono gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 comprese le freccette e simili.

Per tutti gli altri giochi diversi da quelli di cui al comma 6 o 7 dell’art. 110 TULPS (giochi delle carte, il biliardo, il calciobalilla, i giochi di società , i giochi informatici tipo Play Station e Nintendo senza collegamento a internet) un’interpretazione garantista vorrebbe che la loro installazione presso gli esercizi pubblici necessitasse di autorizzazione ex art. 86 TULPS e art. 194 regolamento TULPS. Leggendo l’art. 86 (vedi sopra) si nota, infatti, che l’esclusione di ulteriore licenza si riferisce solo alle macchinette di cui all’art. 110, comma 6 e 7. Ti riporto l’art. 194 del regolamento TULPS: Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.
La licenza è comunque una SCIA ex art. 86 comma 1 e art. 194 reg. TULSP con la certificazione dei requisiti ex TULPS (art. 11, 92, 131) e antimafia.

A favore della interpretazione garantista (nel senso che ti dà più garanzia di evitare un verbale) si può notare che tali giochi, differentemente da quelli di cui al comma 6 e 7 dell’art. 110 TULPS, non hanno un’autorizzazione a monte (nulla osta di esercizio) e per loro non è previsto nessun contingentamento.
D’altra parte anche all’art. 110 TULPS trovi scritto: … tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, “autorizzati ALLA PRATICA del gioco o ALL’INSTALLAZIONE di apparecchi da gioco”, intendendo così che sono due fattispecie diverse.
Consiglio questa interpretazione.

L’interpretazione meno garantista vorrebbe che se un bar può installare le SLOT senza nessun titolo a maggior ragione può esercitare, senza titolo ulteriore, il gioco delle carte ecc.

Tutto quanto indicato, al netto delle leggi reionali e dei relativi parametri sulla distanza dai luoghi sensibili.

IN OGNI CASO, là dove si esercitano giochi, anche tramite soltanto un calciobalilla e anche se non fosse stata presentata SCIA, bisogna che sia esposta la tabella dei giochi proibiti. Questa è richiesta dall’esercente al SUAP.
Attenzione! La mancanza della tabella GP comporta una sanzione penale.

Vedi qua per un esempio di semplificazione per la TGP: Subentro in bar con giochi leciti - Toscana