Vidimazione annuale ncc

Un soggetto titolare di licenza N.C.C., con la stessa licenza già conferita in cooperativa avente sede legale fuori territorio comunale, ma con rimessa all’interno del territorio, ha prodotto la prescritta istanza di vidimazione annuale.
Nella istanza, il titolare della licenza ha dichiarato di avvalersi di dipendente / collaboratore munito di patente e certificato di abilitazione professionale ed iscritto al ruolo conducenti presso una camera di commercio non appartenente all’ambito provinciale del Comune che ha rilasciato licenza.

Si precisa che il regolamento comunale prevede per la partecipazione al concorso di assegnazione di licenze di N.C.C. di essere iscritto nel ruolo di conducenti presso la Camera di Commercio territorialmente competente; nello stesso regolamento viene anche disposto che il servizio deve essere iscritto al ruolo ai sensi dell’art.6 della L.21/92.

Preso atto che l’art.6 della L.21/1992 non prevede espressamente che l’iscrizione a ruolo debba essere eseguita presso la camera di commercio competente territorialmente per il Comune che ha rilasciato la licenza, e tenuto conto che la Legge Regionale Toscana 06/09/1993, n. 67 ammette all’rt.3 l’iscrizione nei ruoli di più province, nonché in più sezioni del ruolo nella medesima provincia, si chiede parere in merito a quanto segue:
nel caso in specie, il dipendente / collaboratore deve essere iscritto al ruolo conducenti anche presso la camera di commercio competente territorialmente per il comune di rilascio della licenza in premessa, al fine di potergli consentire lo svolgimento dell’attività di N.C.C. (quindi ritenendo non valida a tal fine la sola iscrizione in una camera di commercio appartenente a diverso ambito provinciale) visto quanto disposto dal Regolamento Comunale?
l’iscrizione nel ruolo provinciale sarebbe quindi soltanto strettamente necessaria ad abilitare a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza?
grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul diritto dei trasporti e in particolare sulle licenze N.C.C. (Noleggio Con Conducente). La normativa di riferimento per il settore N.C.C. è la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, che regola l’accesso alla professione di autotrasportatore su strada per conto di terzi.

Normativa di riferimento:

  • Legge 15 gennaio 1992, n. 21: Regolamenta l’accesso alla professione di autotrasportatore su strada per conto di terzi.
  • Legge Regionale Toscana 06/09/1993, n. 67: Normativa regionale che può integrare o specificare aspetti della legge nazionale.
  • Regolamento comunale: Ogni Comune può adottare un proprio regolamento che disciplina l’assegnazione e l’esercizio delle licenze N.C.C. nel proprio territorio.

Esempio concreto:

Nel caso specifico, il regolamento comunale richiede che per partecipare al concorso di assegnazione di licenze N.C.C. sia necessario essere iscritti nel ruolo di conducenti presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Tuttavia, la legge nazionale e la normativa regionale non sembrano imporre tale requisito per l’esercizio dell’attività.

Conclusione sintetica:

Se il regolamento comunale non contraddice esplicitamente la legge nazionale o regionale, e se queste ultime non prevedono l’obbligo di iscrizione al ruolo conducenti specificamente presso la Camera di Commercio del Comune che ha rilasciato la licenza, potrebbe essere argomentabile che l’iscrizione al ruolo in una Camera di Commercio di diverso ambito provinciale sia sufficiente per l’esercizio dell’attività N.C.C. Tuttavia, la questione potrebbe essere soggetta a interpretazione e potrebbe richiedere un’analisi più approfondita o un chiarimento da parte delle autorità competenti.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia: