Vidimazione registri

Buongiorno,
si chiedono chiarimenti in merito alla vidimazione dei registri. In particolare, un utente titolare di una carrozzeria che fa anche noleggio di mezzi, dice di aver acquistato il registro per annotare i mezzi che noleggia e chiede che sia vidimato dal Comune. Su STAR però, l’endoprocedimento di autovidimazione è collegato alle sole fattispecie di AD COM 13 - Autovidimazione registro giornale degli affari oppure Autovidimazione registro cose usate.
Nello specifico quindi, il SUAP è tenuto a vidimare “manualmente” tale registro oppure è possibile comunque che l’utente possa autovidimarlo?
Altra domanda: una autocarrozzeria, è tenuta ad avere un registro in cui annotare le auto che entrano ed escono? Anche in questo caso, il registro come passa dal SUAP (se ci deve passare)?
Chiedo cortesemente anche un riferimento normativo in merito ai riscontri ai quesiti sopra posti.
Ringrazio e saluto

Sull’autovidimazione posso dire che è una prassi ormai diffusa. In Omniavis ne parlavamo anni fa sul vecchio forum. Colgo l’occasione per una sintesi.

In generale, se il soggetto commercia beni usati che oltrepassano il modico valore oppure esercita l’attività di agenzia di affari, si applica l’obbligo della tenuta di un registro ai sensi, rispettivamente, dell’art. 128 e 126 TULPS (RD 773/1931). La licenza ai sensi dell’art. 126 TULPS per il commercio di beni usati è stata abrogata ma prassi vuole che sia rimasto in vigore l’obbligo della registrazione dei beni usato in entrata e in uscita. Posto che occorre il registro, questo deve essere vidimato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento TULPS (RD 635/1940). La vidimazione può essere un’auto-vidimazione. Vedi la seguente circolare che riguarda il registro dell’agenzia di affari, la fattispecie è perfettamente sovrapponibile per le cose usate:

Nella modulistica standard e, quindi, in quella sul portale SUAP ci sono i riferimenti all’autovidimazione. In pratica, su ogni pagina del registro sarà apposto il timbro identificante l’impresa autovidimante e lo stesso timbro sarà apposto sul modello di autovidimazione riguardante lo specifico registro.

Detto questo, L’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO VEICOLI AI SENSI DEL DPR 481/2001 NON E’ SOTTOPOSTA ALLA TENUTA DI NESSUN REGISTRO. L’esercente sicuramente ha dei registri ma a suo uso e consumo e non sono da depositare o vidimare presso la PA. L’attività è disciplinata dal DPR 481/01. Lo stesso per l’attività di carrozzeria.

Deve essere la legge a indicare l’obbligo della tenuta/vidimazione di un registro “legale”. La PA non può inventarsi obblighi amministrativi