Vigilanza ANAC anche sulle gestioni commissariali – Le Autonomie Vigilanza ANAC anche sulle gestioni commissariali – Le Autonomie
TAR Lazio n. 10985/2026: i poteri di vigilanza ANAC si estendono anche alle gestioni commissariali
CONTENUTO
Con la sentenza n. 10985 del 15 giugno 2026, il TAR Lazio – Roma, Sezione III, ha confermato un principio fondamentale per la trasparenza amministrativa: l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) esercita i propri poteri di vigilanza anche sulle procedure di affidamento gestite tramite gestioni commissariali, siano esse straordinarie o temporanee.
Il fulcro normativo della decisione risiede nell’art. 21, comma 3, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Tale disposizione attribuisce all’Autorità il compito di vigilare sui contratti pubblici, nei settori ordinari e speciali, includendo espressamente i contratti eseguiti in regime emergenziale o derogatorio.
Il tribunale ha respinto la tesi secondo cui il regime di commissariamento potesse costituire una “zona franca” dalla vigilanza. Al contrario, è stato ribadito che:
- Gli affidamenti in deroga devono comunque rispettare i principi europei di concorrenza e le finalità della normativa anticorruzione.
- Le delibere dell’ANAC, come la n. 530/2023, hanno generalmente un valore di indirizzo non vincolante. Ciò implica che tali atti non sono direttamente lesivi e, di conseguenza, non sono impugnabili a meno che non incidano in modo immediato e concreto sulla sfera giuridica del destinatario.
CONCLUSIONI
La pronuncia chiarisce che l’eccezionalità di una gestione commissariale non sospende l’efficacia dei controlli di legalità. L’ANAC mantiene la piena competenza nel monitorare la correttezza delle procedure, garantendo che le deroghe procedurali non si traducano in una violazione dei principi di trasparenza e libera concorrenza.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è necessario prestare massima attenzione alla conformità degli atti anche quando si opera all’interno di una struttura commissariale. L’assenza di vincolatività immediata di alcune delibere ANAC (come la n. 530/2023) non esonera dalla responsabilità di motivare adeguatamente lo scostamento dagli indirizzi dell’Autorità, per evitare contestazioni in sede di responsabilità amministrativo-contabile o rilievi sulla legittimità degli atti di gara.
- Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nell’ambito del Diritto Amministrativo e della disciplina sui Contratti Pubblici. È fondamentale memorizzare i poteri dell’ANAC previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 36/2023 e comprendere il rapporto tra poteri straordinari/commissariali e poteri di vigilanza delle autorità indipendenti.
PAROLE CHIAVE
ANAC, Vigilanza, Gestioni commissariali, Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, TAR Lazio, Anticorruzione.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Lazio – Roma, Sez. III, sent. 15 giugno 2026, n. 10985: sentenza che conferma l’estensione dei poteri di vigilanza ANAC ai commissari straordinari.
- D.Lgs. 36/2023, Art. 21, comma 3, lett. a): norma del Codice dei Contratti Pubblici che definisce le funzioni di vigilanza dell’ANAC anche per regimi derogatori.
- Delibera ANAC n. 530/2023: atto a carattere di indirizzo non vincolante citato nella sentenza in merito alla sua impugnabilità.
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