Vigilanza antincendio sagra

Buongiorno,
il comitato organizzatore di una sagra locale pone all’attenzione dell’ufficio il seguente quesito di cui si riporta un sunto.
La sagra verrà organizzata prevedendo l’individuazione di due aree distinte, una per il pubblico spettacolo e una per la somministrazione.
L’area di pubblico spettacolo verrà delimitata in modo da contenere un massimo di 100 persone. Si chiede pertanto se sia possibile prevedere che la vigilanza antincendio venga assicurata da personale con corsi rischio incendio di livello medio anziché elevato.
Si chiede inoltre come ci si debba comportare per l’area di somministrazione. Quali sono le normative sull’assisitenza anticendio da applicare (fatte salve le regole tecniche per impianti gpl ed elettrici)?
Grazie in anticipo

Gli eventi temporanei non sono soggetti alle procedure di prevenzione incendi. Vedi 65 del DPR 151/2011: Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Detto questo, tutti gli aspetti di sicurezza sono valutati in seno al procedimento ex art. 80 TULPS dal quale possono derivare prescrizioni particolari, ivi comprese accortezze sulla prev. incendi. Tutto da vedere caso per caso,. La somm.ne non è soggetta mai ma per eventi complessi, l’art. 80 TULPS può prendere in cosiderazione anche l’interazione di sub-attività contestuali

Il DM 22/02/1996, n. 261 - Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento – prevede la vigilanza (vedi allegato) per il caso di specie per capienze sopra a10.000 persone:

Luoghi o aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico:

4 unità fino a 15.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone;

ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone

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Le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, sono escluse dalle procedure di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, ma questo non vuol dire che questo aspetto non debba essere preso in considerazione nell’elaborazione delle misure di safety e security.

Il rimando è alla circolare Piantedosi ed in particolare ai punti 6-7-8-9 delle linee guida. E’ evidente che l’adozione delle diverse misure (numero di estintori, numero di addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, ecc. ecc.) si baserà sulla valutazione del rischio che dovrà essere predisposta e sottoscritta da un tecnico a cura dell’organizzatore della manifestazione e non sulla risposta alla domanda generica rivolta al Suap: “Secondo voi è sufficiente…?”

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