Violazione art.17bis/3 e 128 tulps

Buongiorno, la polizia stradale dopo controllo amministrativo presso una ditta titolare di esercizio di vicinato, ha elevato una contestazione per la violazione dell’art 17/bis/3 e dell’art. 128 del tulps. Ci inoltra il verbale per eventuali adempimenti di competenza, il Suap quali provvedimenti dovrà adottare?
Grazie.

Ritengo si tratti di sanzione afferente al registro per la vendita di cose usate (esercizio di commercio di prodotti usati di valore NON modico – es. antiquario o auto usate).

Se la Polizia ha verbalizzato, allora puoi emettere ordinanza di ingiunzione o archiviare dato che sei l’autorità competente sulla sanzione. Se il soggetto procede al pagamento in misura ridotta finisce lì.

A seguito del DPR n. 616/1977, la competenza amministrativa in materia è passata ai Comuni. Il d.lgs. n. 222/2016, art. 6, comma 1, ha abrogato l’art. 126 TULPS. Dalla data del 11/12/2016 (entrata in vigore del d.lgs. n. 222/2016) il commercio di cose usate non è sottoposto ad abilitazione di “polizia”.

il Consiglio di Stato, consultato dal Ministero dell’Interno, ha reso il parere n. 545/2018 circa la sussistenza del vigore dell’art. 128 TULPS nonostante l’abrogazione dell’art. 126 TULPS. In sintesi:”

“…Per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS, non deve ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell’abrogato art. 126, dell’obbligo di tenere un registro per coloro che esercitano l’attività (liberalizzata) del commercio di cose antiche o usate…”

Personalmente non sono d’accordo con il CdS ma, sicuramente, la polizia darà retta al CdS e non a me ::wink:

Inoltre, dato che l’art. 16 del Reg. TULPS indica la condizione dell’AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA al fine dell’obbligo di VIDIMAZIONE, è ragionevole ritenere che tale obbligo (la vidimazione) non sia sussistente per il registro per il commercio di cose usate.

Il CdS, con il parere n. 545/2018, ritiene applicabile l’art. 128 TULPS, ma nulla afferma sull’obbligo di vidimazione e quindi sull’applicabilità dell’art. 16 Reg. TULPS. E’ utile precisare che l’unico presupposto normativo che detta l’obbligo di vidimazione è l’art. 16 del Reg.

Comunque, al di là di questo, puoi vedere anche:

art. 242 del REG. TULPS

art. 247 del REG. TULPS

Sul lato sanzioni:

TULPS art. 17-bis, comma 3 - art. 17-quater, comma 1 - art. 221, comma 1 e 2 – art. 221-bis

l’inosservanza degli art. 120 e 128 TULPS è sottoposta a mera sanzione amministrativa ai sensi del’art. 17-bis, comma 3. In pratica sarebbe sanzionata a livello amministrativo la mancata tenuta dei registri. A questa potrebbe aggiungersi la sanzione accessoria dell’art. 17-quater.

L’inosservanza dell’art. 247 del Reg. TULPS (quindi l’errata compilazione del registro cose usate) sarebbe sottoposta a sanzione penale ai sensi dell’art. 221 TULPS.

L’inosservanza dell’art. 16 del Reg. TULPS (quindi la mancata vidimazione dei registri) sarebbe sottoposta a sanzione penale ai sensi dell’art. 221 TULPS.

Se da un punto di vista formale la ricostruzione può stare in piedi, da un punto di vista sostanziale non si comprende come la mancata compilazione del registro delle cose usate (art. 128 TULPS) sia sanzionata in amministrativa mentre l’errata compilazione dello stesso (art. 247 reg. TULPS) sia sanzionata in via penale.

Da qui l’altra tesi in materia di sanzioni che vuole, in via estensiva, l’applicabilità della sanzione amministrativa anche per l’errata compilazione.