Violazione del divieto di pantouflage per l’ex dipendente comunale assunto dalla società affidataria dei servizi Page Expired
DIVIETO DI PANTOUFLAGE: L’ANAC INTERVIENE SUL CASO DI UN EX DIPENDENTE COMUNALE
Contenuto
Recentemente l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accertato una violazione del divieto di pantouflage riguardante un ex dipendente comunale lombardo. Secondo la delibera dell’ANAC, l’interessato ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 25/02/2023 ed è stato assunto dalla società affidataria della manutenzione di impianti ascensori e cancelli automatici il 27/02/2023. La Delibera ANAC n. 369 del 1° ottobre 2025 ha ritenuto che questo immediato passaggio verso un soggetto che gestisce servizi in favore dell’ente pubblico integri una situazione di conflitto di interessi e costituisca una violazione delle norme sulla incompatibilità e sul divieto di svolgere attività nei confronti di soggetti con cui si è intrattenuto rapporto di servizio.
Dettagli del caso
-
Ente coinvolto: Comune lombardo (procedimento amministrativo interno riportato nella delibera).
-
Sequenza temporale rilevante:
- Determinazione di affidamento collegata alla società: 30/03/2022 (atto amministrativo citato nel provvedimento).
- Dimissioni del dipendente: 25/02/2023.
- Assunzione presso la società affidataria: 27/02/2023.
- Delibera ANAC: 01/10/2025 (Delibera n. 369/2025).
La delibera ricostruisce la vicenda e valuta se il comportamento sia incompatibile con la disciplina vigente in materia di inconferibilità/incompatibilità e di prevenzione dei conflitti di interesse.
Normativa e chiarimenti (versione corretta)
Il divieto comunemente chiamato pantouflage ha quale riferimento normativo l’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), introdotto dalla Legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione). In sintesi:
- Art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto da Legge n. 190/2012): vieta al dipendente pubblico che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di determinati soggetti privati, di svolgere attività lavorativa o professionale per tali soggetti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto. Il periodo dei “tre anni” è quindi il riferimento temporale sia per l’accertamento che per il divieto successivo alla cessazione.
Conseguenze in caso di violazione: nullità del contratto o dell’incarico concluso in violazione del divieto normativo; obbligo di restituzione degli eventuali compensi indebitamente percepiti; divieto per il soggetto privato** di contrattare con le pubbliche amministrazioni per un periodo di tre anni.
Perché ANAC ha ritenuto sussistente la violazione
Secondo la delibera, i tempi stretti fra la cessazione dal pubblico impiego e l’assunzione nel soggetto affidatario — unita alla natura dei rapporti tra ente e società (fornitura/gestione di servizi pubblici) — possono compromettere l’imparzialità, la trasparenza e la fiducia nelle procedure di affidamento. L’Autorità valuta anche l’esistenza di poteri o di informazioni privilegiate che il dipendente avrebbe potuto detenere e che avrebbero potuto avvantaggiare indebitamente il nuovo datore di lavoro.
Conclusioni
Il caso dell’ex dipendente comunale lombardo è una lezione chiara su rischio e divieto di pantouflage: il rispetto della disciplina sulle incompatibilità non è solo un adempimento formale, ma tutela la fiducia pubblica e la legittimità degli affidamenti. Il passaggio immediato dall’ente pubblico a un soggetto che esegue prestazioni per lo stesso ente espone a conseguenze giuridiche serie, incluse la nullità degli atti e obblighi di restituzione.
Implicazioni pratiche per dipendenti pubblici e concorsisti
- Verificare sempre la propria posizione rispetto ad eventuali vincoli di incompatibilità previsti dall’art. 53 d.lgs. 165/2001 e dalle norme anticorruzione prima di accettare incarichi nel settore privato collegati alla propria precedente attività.
- Attenzione alle tempistiche: il periodo di riferimento per verificare rapporti e poteri esercitati è di tre anni antecedenti la cessazione; il divieto opera per tre anni dopo la cessazione.
- Comportamento etico: la trasparenza — segnalando ex ante eventuali conflitti di interesse e rispettando i periodi di divieto — riduce il rischio di sanzioni e tutela la reputazione professionale.
Parole chiave
Pantouflage, ANAC, conflitto di interessi, art. 53 comma 16-ter D.lgs. 165/2001, Legge n. 190/2012, incompatibilità, trasparenza.
Elenco riferimenti normativi e documentali
-
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — Testo unico sul pubblico impiego, art. 53, comma 16-ter (norma di riferimento per il divieto comunemente chiamato pantouflage).
-
Legge 6 novembre 2012, n. 190 — “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (ha introdotto il comma 16-ter nell’art. 53 del d.lgs. 165/2001).
-
Delibera ANAC n. 369 del 1° ottobre 2025 — Provvedimento sul caso oggetto dell’articolo (fonte primaria per le date e la ricostruzione fattuale).

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli