Violazioni in materia di occupazioni di suolo pubblico

Buongiorno, vorrei sottoporre un quesito in materia di ocupazioni di suolo pubblico. Ai sensi dell’art.6 della L. 77 del 25 marzo 97 in caso di recidiva di violazioni per occupazioni abusive di suolo pubblico, viene disposta, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 3 giorni. Un’attività di ristorazione ha ricevuto 2 verbali per occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie, regolarmente pagati e, successivamente, dopo la diffida, una terza violazione per occupazione dell’area con cassonetti per i rifiuti. Chiedo cortesemente di sapere se per recidiva si intende ripetute violazioni dell stessa natura o, se qualsiasi occupazione abusiva integri la fattispecie della recidiva.
Ringrazio per la collaborazione.
Enrico Tonietti - Suap Portoferraio

L’art. 6 delle legge 77/1997, sebbene formalmente ancora in vigore, è una norma piuttosto desueta, oserei dire quasi dimenticata (almeno qui in Lombardia), anche perché fa riferimento ad altre norme ormai da tempo superate (legge 426/71 e legge 112/91).
Ma soprattutto – a mio personale giudizio, per carità - è una norma poco efficace dal punto di vista operativo in quanto:

  • la nozione di “recidiva” in ambito amministrativo è piuttosto confusa (e la norma in questione non ne precisa i termini di applicazione, per cui non so risponderti in merito ai tuoi dubbi specifici) e si discosta da quella di “reiterazione” prevista invece in termini generali dall’art. 8-bis della 689/81;
  • presupporrebbe l’accertamento di una prima violazione (a cui deve far seguito una prima diffida?) e poi l’accertamento di una seconda violazione, a cui deve far seguito una (seconda?) diffida, quindi una procedura ad alto rischio di ricorso amministrativo, e tutto questo per arrivare – se tutto va bene - ad una sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni
  • l’applicazione della sanzione accessoria, infine, potrebbe non intaccare la questione principale (cioè l’occupazione abusiva del suolo pubblico) soprattutto per quelle attività che appaiono restie al rispetto della norma.

Enormemente più semplice ed efficace, sotto il profilo operativo, sarebbe invece applicare quanto previsto dall’art. 3, commi 16-17-18 della legge 94/2009, anche solo per il fatto che - senza mettere di mezzo questioni di recidiva o altro - potrebbe essere ordinato “l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni .