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TAR Lazio, sent. 26/9/2023 (RG 2760/2018): illegittima la disparità di trattamento sulle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici
CONTENUTO
Il sistema delle visite fiscali per i lavoratori della Pubblica Amministrazione è regolato dal DM 206/2017, emanato in attuazione dell’art. 55-septies, co. 5-bis, d.lgs. 165/2001. Tale cornice normativa prevede l’obbligo per il dipendente di rispettare determinate fasce di reperibilità per consentire i controlli sulla malattia, i quali possono essere disposti anche in modo sistematico.
Recentemente, il TAR Lazio, con la sent. 26/9/2023 (RG 2760/2018), ha segnato un punto di svolta accogliendo il ricorso presentato dalla sigla sindacale UILPA. Al centro della controversia vi è l’art. 3 del DM 206/2017, che è stato annullato dal tribunale amministrativo.
Il ragionamento espresso dai giudici si fonda su due pilastri costituzionali:
- Art. 3 Cost. (Uguaglianza): il tribunale ha ravvisato una evidente disparità di trattamento e un’irragionevolezza intrinseca nella norma, con riferimento alle differenze di orario tra il settore pubblico e quello privato.
- Art. 97 Cost. (Buon andamento): la regolamentazione censurata violerebbe i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
CONCLUSIONI
La sentenza del TAR Lazio sancisce l’illegittimità dell’estensione oraria delle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici così come definita dal decreto del 2017. L’effetto pratico è la necessità di uniformare o comunque riconsiderare i tempi del controllo medico domiciliare, eliminando una discriminazione non giustificata tra diverse categorie di lavoratori.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: l’annullamento dell’art. 3 del DM 206/2017 impatta direttamente sulla gestione delle assenze per malattia. Il dipendente deve prestare attenzione all’evoluzione della prassi amministrativa post-sentenza per la corretta gestione dei periodi di reperibilità, al fine di evitare contestazioni disciplinari o segnalazioni alla Corte dei Conti per eventuali profili di responsabilità erariale connessi a sanzioni indebitamente irrogate o subite.
- Per il Concorsista: il tema è centrale nelle prove di Diritto Amministrativo e Lavoro alle dipendenze della PA. Occorre collegare questo orientamento giurisprudenziale alla gerarchia delle fonti (rapporto tra d.lgs. 165/2001 e decreti attuativi) e ai principi di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (Art. 97 Cost.), oltre che al sindacato di legittimità del giudice amministrativo sugli atti regolamentari.
PAROLE CHIAVE
Visite fiscali, Fasce di reperibilità, TAR Lazio, DM 206/2017, D.Lgs. 165/2001, Pubblico Impiego, Disparità di trattamento.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 55-septies, co. 5-bis, d.lgs. 165/2001: Norma di legge che delega la disciplina delle fasce di reperibilità alla decretazione ministeriale.
- DM 206/2017: Decreto ministeriale attuativo recante le norme sulle visite fiscali, il cui articolo 3 è stato annullato.
- TAR Lazio, sent. 26/9/2023 (RG 2760/2018): Pronuncia giurisdizionale che ha accolto il ricorso UILPA per irragionevolezza della norma.
- Articoli 3 e 97 Costituzione: Principi di uguaglianza e buon andamento utilizzati come parametro di legittimità per l’annullamento dell’atto.

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