Salve,
volevo capire meglio circa la necessità o meno di una ulteriore verifica, con conseguente eventuale rallentamento e aggravio del procedimento amministrativo, da parte del Responsabile del Servizio finanziario sulla legittimità delle determine su cui è già stata effettuato e apposto il controllo di regolarità tecnica e amministrativa (art. 147-bis) ad opera dei vari dirigenti e che gli arrivano sulla “scrivania”.
Inoltre, se prima dell’apposizione del visto contabile su una determina quest’ultimo si accorge di una irregolarità/illegittimità dell’atto (Esempio: Manca CIG / DURC / non è citato il possesso ad opera del fornitore dei requisiti generali art. 80, ecc.) può/deve respingere la determina? E nel caso apponga il visto contabile, a che responsabilità è soggetto?
A tal proposito leggevo che la corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, con sentenza n. 677 del 13/11/2019, specificava che “il visto di regolarità contabile (art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/2000) attestando la copertura finanziaria, attiene alla fase di esecuzione della spesa e determina l’esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi, differendo dal parere di regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000) che investe la leggitimità delle deliberazioni (ex multis, c.conti, sez. giurid. Trentino Alto Adige, 25/03/2020, n. 114)”.
Mi sembrava però di aver sentito pareri discordanti su questo indirizzo giurisprudenziale.
Ringrazio anticipatamente.