Voltura autorizzazione ncc

Salve dottore, la seguo da un po’ e grazie a lei riesco a dare risposte su una legge che la maggior parte delle volte ogni ente applica secondo il proprio senso. Il mio quesito e molto semplice. Lavoro nell’ azienda di famiglia. Mio padre nel 2018 ha acquistato 2 autorizzazioni di ncc. Abbiamo eseguito tutta la procedura come chiarisce la legge. Abbiamo effettuato un atto notarile per la cessione del ramo d’azienda più particelle di rimessa a comodato uso gratuito. L’atto l’abbiamo stipulato il 25/07/2018, mentre per motivi burocratici del comune e della motorizzazione per i collaudi l’auto e operativi dal 15/03/2019 (giorni in cui il comune ci ha stampato e rilasciato l’autorizzazione in modo cartaceo. Ora le chiedo, vorrei potermi mettere in proprio, mio padre ha intenzione di fare una volta presso la mia persona, consultato il comune ci ha riferito che a Norma di legge la voltura può svenire solo dopo i 5 anni dall acquisizione dell’ autorizzazione. La mia domanda era:
Quale data vengono conteggiati i 5 anni? Cioè la data della stipula e il pagamento del ramo d’azienda presso il notaio il giorno 25/07/2018 oppure la stampa dell autorizzazione del comune 15/03/2019? ( Essendo data riportata sulla autorizzazione). Grazie mille per la risposta che sicuramente sarà esaustiva. Buona giornata

La legge non depone a tuto favore.
La legge 21/92, art. 9, dice che il trasferimento di azienda / trasferimento dell’autorizzazione può essere effettuato quando il titolare cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
• sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
• abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
• sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Come vedi, la legge indica “essere titolare”. Il comune tende a interpretare in modo formale e quindi vedrà, come data da cui fa partire il conteggio, quella della assunzione della titolarità (rilascio formale dell’autorizzazione).

Tuttavia, c’è un particolare che pochi conoscono. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione NCC è sopposto al silenzio-assenso maturante in 60 gg dalla presentazione della domanda di rilascio. Sul punto si veda il DPR n. 407/1994 (ancora in vigore), tabella C. Resta inteso che affinché maturi il silenzio-assenso, il privato richiedente deve presentare una domanda completa ed essere in possesso dei requisiti di legge. Questo porta sicuramente a ritenere che il titolare è tale, in caso di inerzia della PA, 60 gg dopo aver presentato la domanda