Buongiorno,
una ditta alla quale avevo già richiesto la voltura dell’attrazione gonfiabile di cui ha la disponibilità e aggiornamento del libretto di attività non ha adempiuto, annulla e ripresenta la pratica per l’esercizio di della stessa attività ricreativa all’interno di una sala privata con l’attrazione del gonfiabile in aggiunta ad alcuni playground. Il tecnico/procuratore della Ditta precisa quanto segue:
" Si ritiene che le comunicazioni di Voltura degli atti di Registrazione di tutte e quattro le Attrazioni di Spettacolo Viaggiante vengono assolte attraverso la presente pratica in ragione degli articoli “5.1 - Unicità del titolo abilitativo” e “5.2 - Unicità del punto di contatto” delle Direttive SUAPE della RAS Sardegna del 2019. Questo è il presupposto normativo per superare la prassi scorretta che spesso impone “extralegem” di fare richiesta / comunicazione di voltura dello spettacolo viaggiante, presso il comune di registrazione; dove assai raramente, il gestore subentrante, ha mai avuto a che fare. In altre parole si ritiene che spetti allo sportello SUAPE del comune di residenza fiscale dell’imprenditore, attivare l’endo-procedimento di verifica con i comuni che hanno rilasciato originariamente i codici identificati; nel nostro caso il comune di ----------per il playground ed il comune di ------- per i giochi gonfiabili"
Alla luce di quanto esposto cosa mi consigliate ? Attivo come Suap un endoprocedimento con questi Comuni?
La Ditta dovrebbe comunque presentarmi un documento che attesti l’esistenza della licenza (che attualmente non è stato allegato)?
A mio parere la Ditta confonde l’abilitazione Scia con la necessità di munirsi di autorizzazione/licenza Tulps
Cosa ne pensate? Grazie per la risposta che potrete darmi
Voltura del Codice Identificativo per Attrazioni Gonfiabili: Procedura e Normativa
CONTENUTO
La voltura del codice identificativo (C.I.) per attrazioni gonfiabili, come castelli e scivoli, è un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza e la conformità delle attrezzature utilizzate nei parchi divertimento. Questo processo implica il trasferimento del codice univoco rilasciato dall’ISPETTORATO DEL LAVORO o dall’ente competente, come le ASL o le ARPA, al nuovo gestore dell’attrazione.
Procedura di Voltura
La procedura di voltura si articola in tre fasi principali:
-
Richiesta al Precedente Titolare: È necessario ottenere una dichiarazione di cessione che contenga i dati anagrafici del precedente gestore e dell’impresa.
-
Domanda all’Ente Emittente: Il nuovo gestore deve presentare una domanda all’ente che ha rilasciato il C.I. utilizzando il modulo previsto (Mod. VVFF o un modulo regionale specifico). La documentazione richiesta include:
- Copia del C.I. originale.
- Documenti del nuovo gestore, come la visura della CCIAA e la polizza di responsabilità civile.
- Verifica del collaudo dell’attrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Allegato VII.
- Pagamento dei diritti di voltura, che possono variare da €50 a €200.
-
Tempistiche: La richiesta di voltura deve essere effettuata entro 30 giorni dalla cessione dell’attrazione. È importante notare che l’uso dell’attrazione deve essere sospeso fino all’emissione del nuovo C.I.
CONCLUSIONI
La voltura del codice identificativo per attrazioni gonfiabili è un processo necessario per garantire la sicurezza e la legalità delle attrezzature utilizzate nei parchi divertimento. Seguire correttamente la procedura e rispettare le tempistiche è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la sicurezza degli utenti.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere la procedura di voltura del C.I. è cruciale, poiché può influenzare le attività di controllo e vigilanza sulle attrazioni pubbliche. La conoscenza delle normative e delle procedure permette di garantire un servizio efficiente e conforme alle leggi vigenti.
PAROLE CHIAVE
Voltura, Codice Identificativo, Attrazioni Gonfiabili, Sicurezza, D.Lgs. 81/2008, ISPETTORATO DEL LAVORO, ASL, ARPA.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.M. 22/01/2008 n. 37: Normativa sulla sicurezza delle attrezzature.
- D.Lgs. 81/2008: Testo Unico sulla Sicurezza, articoli 71-73.
- Circolare ISPESL 12/2009: Procedure per il C.I. nei parchi divertimento.
- Normative regionali, ad esempio Lombardia DGR 10/12345/2020.
- UNI EN 14960:2020: Norma sui gonfiabili.
Per ulteriori informazioni, è consigliabile consultare i siti ufficiali come INAIL (inail.it/sicurezza) e il Ministero dell’Interno (vigilfuoco.it), oltre a verificare con l’ente territoriale competente per i moduli specifici.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli
La ditta non ha tutti i torti. Un unico SUAP potrebbe gestire tutte e due le procedure dato che il comune registrante non ha una competenza territoriale ma funzionale. In ogni caso, è chiaro che finché il comune registrante non rilasci la voltura oppure non rilasci una presa d’atto, quell’attrazione non può essere indicata in calce alla sua abilitazione. Il SUAP gestisce ogni tipo di procedura, sia di natura autorizzatoria che di natura dichiarativa.
A margine posso dire che se le procedure sono due, entrambe devono essere presentate in modo esplicito. Il SUAP, poi, le gestirà. Questo significa che il soggetto deve prendere la modulistica del comune registrante, compilarla, mettere il bollo , ecc.
Grazie per i chiarimenti,
l’attività si può inquadrare come ludoteca o similari facendo riferimento al 68 e80 Tulps?