Voltura registrazione attrazione sv

e’ pervenuta da parte di un’Associazione al Suap tramite Portale Impresainungiorno comunicazione per voltura della registrazione a seguito di subingresso nell’azienda o acquisto di attrazione sv (capannone gonfiabile per uso ricreativo).
E’ stato allegato il provvedimento con il quale un altro Comune (Comune del costruttore) ha assegnato il codice identificativo nel 2016.
Quali sono gli adempimenti del Suap al quale la segnalazione è pervenuta?
Grazie

Diciamo che un conto è il subingresso nell’esercizio dell’attività (acquisto di azienda) e un conto è la compravendita di un’attrazione.

Alla fine, però, la sorte delle attrazioni è la stessa sia che a monte ci sia ilo trasferimento dell’azienda nel suo complesso che la mera cessione di un’attrazione: occorre che il comune che ha registrato l’attrazione effettui la voltura del codice e occorre che il comune che ha rilasciato la licenza ex art. 69 TULPS all’acquirente aggiorni tale licenza. Sebbene la norma non lo indichi chiaramente, nella pratica tutti i comuni o quasi, si sono uniformati al Min. Int. che con circolare 114/2009 afferma:

Il soggetto che acquisti un’attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l’attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;

- il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l’attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell’attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell’art. 4

Riporto i commi 9 e 10 dell’art. 4 del DM 18/05/2007

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l’avvenuta distruzione.

10. Per l’utilizzo di un’attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

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La prassi applicativa prevede

Se le attrazioni hanno già la loro targhetta occorre procedere alla voltura presso il comune che le ha registrante e ha rilasciato la targhetta. La targhetta inamovibile con il codice resta legata all’attrazione fino alla sua dismissione. Un po’ come il numero di telaio/targa delle auto. Differentemente dalle auto, la PA competente su quella targhetta, per tutta la vita dell’attrazione, resta il comune che l’ha rilasciata.

Il soggetto che acquisisce l’attrazione richiederà al Comune registrante la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo dell’attrazione, dichiarando che la stessa è passata nella sua disponibilità (da vedere che cosa chiede il comune: contratto, prova di acquisto, ecc.) . In genere il Comune rilascia una presa d’atto con la quale dà conto del passaggio (occorre l’aggiornamento del libretto dell’attrazione)

Lo stesso soggetto espleterà anche le procedure per l’annotazione dell’attrazione nella licenza di esercizio ex art. 69 TULPS presso il comune che glie l’ha rilasciata (in genere è il comune della sede legale o della residenza) per l’inserimento di quel codice. In genere sarà usata una modulistica denominata richiesta inserimento attrazione. In caso di inserimento in licenza esistente, il comune ha la possibilità di rilasciare nuova licenza in sostituzione della prima o di rilasciare un atto che diventa parte integrante sostanziale della licenza già posseduta. Se il soggetto non ha già una licenza ex art. 69 TULPS, la chiederà contestualmente.

Rammenta anche che ogni cambio gestione di attrazione deve essere annotato nel libretto di attività. Il libretto deve essere aggiornato (da parte degli stessi gestori) con tutte le volture. Il comune controlla.

È necessario che il comune che aggiorna la licenza contatti il comune registrante e si coordino. In genere, le attrazioni sono inserite nella “licenza” solo quando il comune registrante ha registrato la voltura del codice e ne dà atto anche al comune competente sulla licenza. Magari, il SUAP del comune della licenza potrebbe trattare la volutra del codice come una sub-procedura.