Spettacolo viaggiante e apparecchi art. 110 c. 7 in area privata

Buonasera a tutti. Ho due domande su una situazione particolare. In pratica in un centro commerciale si intende aprire un’attività di giochi di cui all’art. 110 c. 7 l. a, c, c-bis e c-ter, unitamente a due spettacoli viaggianti (sempre nello stesso locale chiuso).

  1. Per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110 c. 7 l. a, c, c-bis e c-ter chiedo se sia corretta, come credo, la SCIA con l’indicazione del contingentamento ai sensi delle circolari ADM e l’indicazione dei NOD e poi dei NOE. Non credo, invece, sia necessario rilasciare licenza di Sala giochi ai sensi dell’art. 86 TULPS, anche visto quanto considerato dal D.Lgs. 222/16, che prevede la licenza solo per gli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 l. a . Si tenga presente, inoltre, che installerà alcuni apparecchi anche nella zona esterna del locale (nel corridoio interno del Centro Commerciale, quindi comunque in area privata)
  2. Per l’installazione dei due spettacoli viaggianti, dato atto che il regolamento della CCVLPS non prevede la quantità di spettacoli viaggianti per costituire un luna park, essendo solo due unità (che tra l’altro permettono a pochissimi utenti di giocare contemporaneamente, sicuramente meno di una decina tra entrambe) mi verrebbe da escludere la CCVLPS. E’ corretto? Escludendo, quindi, la CCVLPS, dato per assodato che il titolare abbia già la licenza permanente di spettacolo viaggiante ex art. 69 TULPS, il collaudo, l’assicurazione, il codice identificativo ed il libretto di esercizio, e dato altresì per assodato che una volta istallate mi invierà il certificato di corretto montaggio, che cosa deve chiedere/comunicare al Comune? Devo richiedere una relazione tecnica sostitutiva di art. 80 TULPS? Deve richiedere e, quindi, devo rilasciargli una licenza art. 69 TULPS? Si tenga conto che non è una installazione temporanea, sicuramente non di breve durata.

Infine, a seconda della soluzione di cui ai due quesiti, cosa accade quando il titolare cambierà un apparecchio installato o uno spettacolo viaggiante installato?

E’ la prima volta che mi capita ed anche i colleghi dei SUAP limitrofi non sono riusciti ad aiutarmi. Faccio affidamento solo su di voi <3

Il d.lgs. n. 222/2016 lo lascerei perdere, è scritto con i piedi.

A mente dell’art. 86 TULPS, come è noto anche da varie circolari, Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

[…]

c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

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Se i giochi si mettono i bar, essendo già in possesso di abilitazione con valore di art. 86 TULPS, non occorre altra procedura abilitativa. Se si mentono in esercizio di commercio, occorre. Rilevando i presupposti dell’applicabilità dell’art. 19 della legge 241/90 (la legge indica in modo oggettivo le condizioni di installazione quali-quantitative), si applica la SCIA con valore di art. 86 TULPS (non è una sala giochi ma l’installazione ai sensi dell’art. 86, ultimo comma lett. c). A questa si aggiunge la necessità della tabella dei giochi proibiti (qui vedi le prassi comunali sul rilascio).


Sullo spettacolo viaggiante ci potrebbero essere dei problemi urbanistico-edilizio. Un impianto fisso, anche se formato da due sole attrazioni, è compatibile con quella destinazione d’uso? Solo l’ufficio tecnico comunale può rispondere.

Circolari ministeriali dicono che poche attrazioni montate in luogo aperto (piazza e simili) non necessitano di autorizzazione ex art. 80 TULPS per “parco divertimenti”. La cosa difficile è trovare il confine fra insieme di attrazioni e costituzione di un quid di unitario che necessita di un’abilitazione unitaria (80 TULPS). Occorrerebbero dei criteri comunali. Al limite, si può intendere come luogo sotto le 200 persone applicare l’art. 80 TULPS nella forma della SCIA asseverata.

Vedi: Spettacolo viaggiante e art.80 - n°2 da mario.maccantelli

Molti comuni, applicano comunque l’art. 69 TULPS per autorizzare l’installazione (a prescindere dal fatto che il gestore sia dotato di licenza personale art. 69 dello stesso TULPS). Questo sulla scorta dell’art. 71 TULPS. In questa sede si possono dare prescrizioni abilitative. Tale abilitazione è condizionata, come efficacia, alla presentazione del corretto montaggio nei modi di legge

La sostituzione dell’attrazione dipende dalla strada che hai preso. Può esser soggetta al solo corretto montaggio (verificato il cambio di titolarità). Vedi:

Voltura registrazione attrazione sv - n°2 da mario.maccantelli