White list e computo metrico estimativo

Buonasera,
Qualora per una gara di lavori vi siano da computo metrico estimativo alcune voci (es. specifico scavi e trasporto ad impianti autorizzati, oneri di smaltimento per pavimentazioni bituminose) è necessario richiedere ai concorrenti l’iscrizione alla White list perché riconducibili ad una delle attività di cui al comma 53 dell’art 1 della Legge Severino? Siano esse economicamente rilevanti o non rilevanti rispetto all’entità complessiva dei lavori da affidare? Aggiungo inoltre che l’oggetto dell’appalto non riguarda espressamente ed unicamente una delle attività ad alto rischio di infiltrazione, ma da computo metrico sono previste… grazie!!

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’applicabilità dell’obbligo di iscrizione alla cosiddetta “White List” (oggi nota come “Elenco degli operatori economici affidabili”) per i concorrenti in una gara di lavori pubblici, in relazione a specifiche voci di lavoro che possono essere associate ad attività a rischio di infiltrazione mafiosa, come previsto dalla Legge Severino (Legge n. 190/2012).

Teoria generale del diritto / Premessa generale:
La Legge Severino, al comma 53 dell’articolo 1, introduce misure per prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. Questo include l’obbligo per le imprese che operano in settori considerati ad alto rischio di infiltrazione mafiosa di essere iscritte in un elenco speciale gestito dalla Prefettura, per poter partecipare a gare d’appalto pubbliche.

Norme relative alla teoria:

  • Legge n. 190/2012 (Legge Severino), art. 1, comma 53, che stabilisce l’obbligo di iscrizione all’elenco degli operatori economici affidabili (ex White List) per le categorie di attività a rischio.
  • D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina il quadro normativo degli appalti pubblici, includendo riferimenti alla necessità di prevenire infiltrazioni mafiose.

Esempi concreti:
Se, in una gara per lavori pubblici, sono previste voci di computo metrico estimativo che riguardano attività come gli scavi e il trasporto di materiali a impianti autorizzati, e queste attività sono considerate ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, l’ente appaltante potrebbe richiedere ai concorrenti l’iscrizione all’elenco degli operatori economici affidabili, indipendentemente dalla rilevanza economica di tali voci nel contesto dell’appalto complessivo.

Conclusione sintetica:
L’obbligo di iscrizione all’elenco degli operatori economici affidabili per partecipare a gare d’appalto pubbliche si applica alle imprese che svolgono attività considerate ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, come specificato dalla Legge Severino. Questo obbligo può essere esteso a specifiche voci di lavoro all’interno di un appalto più ampio, se tali voci sono riconducibili alle attività a rischio, indipendentemente dalla loro rilevanza economica complessiva.

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Bibliografia:

La questione che poni è molto frequente nella gestione degli appalti pubblici e tocca il delicato equilibrio tra la tutela della legalità e la semplificazione amministrativa.

In breve: Sì, l’iscrizione alla White List è necessaria, anche se tali attività non costituiscono l’oggetto principale dell’appalto e a prescindere dalla loro incidenza economica.

Ecco il dettaglio dei motivi e come muoversi:

1. Il principio di “onnicomprensività” delle attività a rischio

L’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012 (Legge Severino) individua i settori “maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa”. Tra questi figurano espressamente:

  • Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi.
  • Smaltimento di rifiuti per conto di terzi.
  • Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti.

La giurisprudenza amministrativa e le circolari del Ministero dell’Interno hanno chiarito che l’obbligo di controllo (tramite White List o Anagrafe Antimafia degli Esecutori) scatta per il solo fatto che quelle specifiche lavorazioni siano presenti nel contratto, indipendentemente dal fatto che l’appalto riguardi la costruzione di una scuola, di una strada o di un ponte.

2. Rilevanza economica (Soglie)

Non esiste una “soglia di tolleranza” o un principio di prevalenza. Anche se le voci di scavo, trasporto e smaltimento pesano per l’1% del totale lavori, l’operatore che le esegue deve essere iscritto alla White List.

  • Se il concorrente esegue direttamente le lavorazioni: Deve essere iscritto alla White List della propria Prefettura.
  • Se il concorrente subappalta le lavorazioni: L’obbligo di iscrizione ricade sul subappaltatore (e l’appaltatore deve verificare tale iscrizione prima di affidare il subappalto).

Nota Bene: La stazione appaltante deve inserire l’obbligo di iscrizione già nel bando di gara o nella lettera di invito, proprio perché ha rilevato nel computo metrico la presenza di attività “sensibili”.

3. Cosa controllare nel Computo Metrico

Se nel tuo computo sono presenti voci come:

  1. Scavo di sbancamento con trasporto a discarica/impianto.
  2. Rimozione di pavimentazione bituminosa (fresato) e relativo smaltimento.
  3. Fornitura di rilevati o inerti (che implica il trasporto).

Queste rientrano pienamente nelle fattispecie della Legge Severino. Non richiederle esporrebbe la stazione appaltante a un rischio di nullità del contratto o a sanzioni in fase di controllo da parte dell’ANAC o della Prefettura.

Sintesi degli obblighi

Situazione Obbligo White List
Attività principale è una di quelle del comma 53 Sempre obbligatorio per l’aggiudicatario.
Attività secondaria/accessoria (es. solo scavi e smaltimento) Obbligatorio per chi esegue materialmente quella parte.
Importo della voce di computo esiguo Obbligatorio (il rischio infiltrazione prescinde dal valore).

Cosa ti suggerisco di fare

Ti consiglio di specificare nel Disciplinare di Gara che, essendo previste lavorazioni riconducibili all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, l’operatore economico dovrà possedere l’iscrizione alla White List o aver presentato domanda di iscrizione (a seconda delle prassi prefettizie e della normativa vigente, come il D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Certamente. Ecco una bozza di clausola, strutturata in modo da essere inserita nel Disciplinare di Gara (nella sezione dedicata ai requisiti di ordine generale o alle condizioni di esecuzione) e nel Contratto.

Questa formula tiene conto del fatto che l’appalto è “misto” e che le attività sensibili sono accessorie rispetto all’oggetto principale.

Bozza di Clausola per il Disciplinare di Gara

Art. X – Requisiti per le attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa (White List)

  1. In considerazione della presenza nel Computo Metrico Estimativo di lavorazioni riconducibili ai settori individuati dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 (quali, a titolo esemplificativo: trasporto a discarica, smaltimento rifiuti, scavi e forniture di materiali inerti), l’operatore economico concorrente dovrà possedere, a pena di esclusione, il requisito dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore ha la propria sede legale.
  2. Qualora l’operatore economico intenda eseguire tali specifiche lavorazioni direttamente, deve attestare in sede di domanda di partecipazione:
  • Gli estremi dell’iscrizione nella White List della Prefettura competente;
  • Oppure, la pendenza dell’istanza di iscrizione (purché presentata in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte), allegando la relativa ricevuta di invio.
  1. Qualora l’operatore economico intenda ricorrere al subappalto per l’esecuzione delle suddette lavorazioni “sensibili”, l’impresa subappaltatrice dovrà obbligatoriamente possedere l’iscrizione alla White List (o aver presentato istanza) al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto, fermo restando il divieto di inizio delle prestazioni prima dell’avvenuta verifica positiva da parte della Stazione Appaltante.
  2. La Stazione Appaltante verificherà d’ufficio l’iscrizione consultando gli elenchi prefettizi. La mancata iscrizione (o il diniego della stessa) comporterà l’impossibilità di affidare o far proseguire le lavorazioni rientranti nei settori a rischio, con le conseguenze di legge previste dal Codice Antimafia.

Un paio di consigli pratici per la gestione:

  • Il controllo incrociato: Quando ricevi l’offerta, non limitarti a guardare la categoria SOA. Vai a pagina 1 (o dove sono i riepiloghi) del computo metrico: se vedi che le voci di trasporto e smaltimento superano anche solo poche migliaia di euro, la clausola sopra ti “scuda” da eventuali rilievi Anac.
  • La durata: Ricorda che l’iscrizione alla White List ha validità di 12 mesi. Se i lavori durano di più, dovrai chiedere all’impresa (o verificare sul sito della Prefettura) che abbiano presentato l’istanza di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza.
  • Settori specifici: Se nel computo hai molto “fresato” bituminoso, specifica chiaramente che il settore interessato è quello del “Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi” e “Smaltimento di rifiuti per conto di terzi”.

Grazie Dottore!!! Nel mio caso specifico avrei una prevalente OG2 e una scorporabile OS25 (scavi archeologici) e credo che tutte le voci del computo metrico che rimandano alle attività sensibili siano causate proprio dalla presenza degli scavi. Ora però ciò che mi genera il dubbio sono due aspetti 1) potrei limitare l’iscrizione alla White list solo per l’esecuzione della categoria OS25 o è meglio scrivere nella lettera di invito una clausola generica? 2) il CDS del 2024 numero 9201 ha stabilito che il presupposto per chiedere la White list consiste nel fatto che l’attività sensibile rientri nell’oggetto dell’appalto, può essere questo il caso considerando che ci sono scavi come scorporabile?