Siamo di fronte ad un evento di difficile collocazione amministrativa.
Potrebbe essere inquadrato come una semplice cerimonia ma se così fosse, sarebbe sicuramente vietata. Vedi art. 13 e 16 del DPCM incrociando con il DL 52/21 dove non vengono rammentate in nessun modo (l’art. 7 del DL apre a fiere e convegni ma non a cerimonie). Tuttavia, la cerimonia, a parere mio, presuppone un evento di difficile controllo dove le persone finirebbero per intrecciarsi e interagire.
Potrebbe essere paragonato ad un convegno anche se il convegno presuppone un’organizzazione di staff e di pubblico la cui complessità è sicuramente estranea all’ipotesi prospettata. In ogni caso, il convegno potrebbe calzare: persone sedute che ascoltano un relatore. Qua si andrebbe al 01/07.
Con un po’ di libertà interpretativa (quindi qualche rischio c’è) potremmo affermare che si tratti di uno spettacolo civile (un’orazione civile alla Marco Paolini) e che sono comunque rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 5 del DL e dalle relative linee guida. Alla fine, in via sostanziale, la fattispecie calza.
INCOLLO PARTE DI UN POST PRECEDENTE: Dato che la condizione necessaria è quella di consentire solo spettatori seduti e distanzianti, va da sé che non ritengo legittima l’ipotesi dello spettacolo all’aperto, se pur con sedie davanti al palco, ma dove NON sia possibile inibire l’avvicinarsi e la permanenza di spettatori in piedi. La gestione è da vedere caso per caso. Se, ad esempio, fossimo nel mezzo di una pubblica piazza, occorrerebbero delle strutture di separazione fra un “dentro” dove trovano luogo le sedie e il “fuori”, dove gli avventori possono essere informati, vagliati, dotati di mascherina, ecc. e dove viene assegnato loro il posto oppure allontanati se non vogliono sedere. Il servizio d’ordine dovrebbe impedire che vi siano spettatori in piedi (vedi linee guida).