Accertamento di violazione amministrativa - pubblico spettacolo?

Salve,
La stazione del CC. ha accertato in data X la violazione dell’art.68 e 69 del R.D. 773/1931 e art.666 commi 1,3,4 C.P. alla titolare di un bar (inquanto davano spettacolo/intrattenimento nello spazio antistante ed in uso al Bar in assenza di autorizzazione di P.S. .
Gli stessi constatavano la presenza di circa 50 persone sedute ai tavolini al lato di un’area verosimilmente adibita a pista da ballo con casse acustiche di grandi dmensioni, nessun avventore era in piedi e a margine della predetta area, si trovava l’area ad uso dell’artista ove vi erano dei mixer, un microfono ed una pianola.
considerato che:
a) il trattenimento si svolgeva in forma assolutamente complementare e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione;
b) non vi era nessun pagamento di biglietto per l’ingresso;
c) non erano stati applicati aumenti ai costi delle consumazioni;
d) non c’era stata specifica pubblicità degli spettacoli o trattenimenti attraverso giornali, manifesti, ecc. destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini disgiuntamente da quella inerente l’attività di somministrazione.
La sola predisposizione dell’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, cioè l’idoneità all’accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale, può dare luogo ad attività di pubblico spettacolo? GRAZIE

Io sono liberista. L’abrogazione del comma 2 dell’art. 124 del Reg. TULPS deve pur dire qualcosa. A parere mio, la valontà del legislatore dell’epoca (2012) era quella di liberalizzare gli spettacoli nei pubblici esercizi già autorizzati (stessi requisiti morali TULPS: 86 e 68/69 TULPS) qiando questi non stravolgano l’esercizio dell’attività principale (ristorazione / ricezione) . Il limite, sempre a parere mio, resta quello dell’applicazione dell’art. 80 TULPS: se il pubblico esercizio si trasforma in una balera, in un teatro, in un luogo effettivamente destinatao (anche temporaneamente) all’esercizio del pubblico spettacolo, allora non possono essere ignorate le condizioni di sicurezza di cui all’applicazione dell’art. 80 TULPS. In sintesi, o si applica il pacchetto completo 68+80 (e si contestono entrambi) oppure non si applica né 68 né 80.

Tutto si gioca sui dettagli e sulla effettiva verbalizzazione delle prove
Vedi il vecchio forum e cerca le sentenze indicate: attività di intrattenimento pubblico esercizio

Quindi mi par di capire che l’essere preponderante, lo slegarsi dall’attività principale attraverso manifestazioni musicali palesemente, oggettivamente distinte a se stanti quali possono essere quelle effettuate con DJ o con complesso musicale, non rileva ai fini TULPS anche se pubblicizzati sui social sol perché sono indetti nell’ambito dell’attività di un pubblico esercizio.
Per essi è sufficiente produrre relazione o dichiarazione di impatto acustico o richiedere una deroga Stop. Tanto poi chi c’è per misurare l’intensità sonora effettiva? E se suonano fino all’alba possono solo vedersi contestare la violazione a qualche ordinanza ma non certamente il disturbo alla quiete pubblica.
Le stesse manifestazioni, invece se svolte su una piazza pubblica rileverebbero ai fini TULPLS e ci sarebbe bisogno di:

  • S.C.I.A . se alla manifestazione (spettacolo/intrattenimento) all’aperto, partecipano meno di 200 (duecento) persone e finisce entro le ore 24:00 del giorno di inizio;

  • Autorizzazione se alla manifestazione (spettacolo/intrattenimento) all’aperto, partecipano più di 200 (duecento) persone o la stessa finisce oltre le ore 24:00 del giorno di inizio;

  • Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico;

  • Nulla osta impatto acustico (per fortuna questo anche per i pp.ee.);

  • Idoneità statica delle strutture allestite; (all’interno della dichiarazione di idoneità statica troverà spazio anche l’attestazione di corretto montaggio delle strutture, che richiamerà le certificazioni dei materiali e l’esito del collaudo);

  • Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati ;

  • Approntamento e idoneità dei mezzi antincendio .

Tutto ciò a condizione che:

  • l’area non sia recintata/delimitata, anche da fabbricati;

  • non vi siano strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (anche semplici sedie) e/o impianti soggetti a certificazione di sicurezza;

le attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, non siano installate in aree accessibili al pubblico.

In difetto sarà necessario, conseguire anche l’autorizzazione ex art. 80 T.U.L.P.S. agibilità:

  • sulla base del progetto della manifestazione e di relazione asseverata di tecnico abilitato, con pubblico sino a 200 (duecento) persone;

  • previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, con pubblico superiore a 200 (duecento) persone.

Anche l’eventuale aspetto danzante su un’area pubblica, necessita della verifica della suddetta agibilità.

Ma non vi è troppo divario?