Buonasera, sono a sottoporre il seguente quesito:
un comune della regione Toscana richiede per l’affitto di poltrona la stipulazione di un contratto nella forma dell’atto pubblico redatto dal notaio, riporto quanto scritto sul sito del Comune:
“Per l’affitto, nelle attività di acconciatori, non è sufficiente una scrittura privata tra le parti; è necessario un contratto redatto nella forma dell’atto pubblico, quindi o un atto rogato dal notaio o una scrittura privata autenticata a norma dell’articolo 2556 del codice civile.
Tale contratto non va allegato all’invio della pratica telematica tramite STAR ma conservato presso la sede dell’attività, a disposizione per eventuali controlli.”
Preciso che tale richiesta non è menzionata nel regolamento comunale per l’attività di acconciatore del Comune in questione.
A mio avviso il contratto di cabina non deve essere redatto dal notaio, lo stesso non è un contratto che rientra nei contratti previsti dall’art. 2556 del c.c.
Ho fatto presente la questione all’ufficio suap, ritengono comunque che è necessario quanto scritto sul sito e al contrario di quanto indicato vogliono anche che l’atto sia allegato alla pratica.
È giusta la mia considerazione della non redazione del contratto redatto dal notaioi? Ho chiesto anche e sono in attesa dei riferimenti normativi per tale richiesta.
Ringrazio in anticipo per la gentile risposta che mi fornirete.
Assolutamente no. Il contratto in forma pubblica ex art. 2556 cc occorre per il trasferimento di azienda. Nelle ipotesi più classiche riguarda l’affitto o la vendita. Nell’affitto di poltrona non ci sono rami di azienda che passano dal proprietario a un terzo. La fattispecie riguarda il contratto atipico con il quale un soggetto mette a disposizione una parte di unità locale ad altra impresa affinché questa lavori lì in modo autonomo ma congiuntamente alla prima. È un’ipotesi di esercizio congiunto ma sempre esercizio congiunto è: le imprese sono due e autonome. Addirittura, si può pensare all’affitto di poltrona incrociato: acconciatore che ospita estetista e viceversa. Vedi (si parla anche d contratti):
Il contratto è riferibile, piuttosto, alla gestione e godimento della cosa produttiva intesa come postazione di lavoro (non di ramo di azienda) oppure di comodato
Vedi guide come questa: https://www.confartigianato.bs.it/pdf/categorie/acconciatori/GUIDA_ALL_AFFITTO.pdf
Aggiungo, in base alla libertà di esercizio di attività di impresa che vige in Italia, che ogni impresa può consentire ad altra di lavorare nella stessa unità locale: coworking dove due o “n” imprese condividono uno spazio. Restano salvi i casi di incompatibilità derivati da motivi di interesse rilevante come l’igiene e sanità, regola deontologiche ecc.