Albo pretorio vs Sezione trasparenza

Buongiorno,
C’è una norma che specifica cosa pubblicare sullalbo pretorio invece che nella sezione trasparenza o altra parte del sito comunale?
Cioè, in base a quale criterio l’amministrazione procede a pubblicare nell’albo oppure a pubblicare nella sezione trasparenza?
Grazie.

Buongiorno Fabio,

partiamo dalle differenze tra albo pretorio e amministrazione trasparente.

L’albo pretorio è la sezione nei siti web delle amministrazioni ed enti pubblici in cui, a partire dal primo gennaio 2010, esse assolvono in modalità informatica gli obblighi relativi alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69. (norma di riferimento per rispondere alla prima parte della tua prima domanda)
Con successiva disposizione contenuta nell’art.2 comma 5 del D.L. 194 del 30/12/09, poi modificata in sede di conversione in L. 25/2010, la validità della forma cartacea, agli effetti della pubblicità legale, è stata differita fino al 31/12/2010.
Dal 1° gennaio 2011 l’Albo pretorio on line sostituisce a tutti gli effetti l’Albo pretorio cartaceo ai fini della pubblicità legale

La pubblicazione di atti e provvedimenti all’interno dell’albo pretorio on-line non va confusa con quella effettuata all’interno della sezione Amministrazione Trasparente, per assolvere invece gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Trasparenza.
Questa sezione adempie alle indicazioni normative contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’ organizzazione e l’ attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

Con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 emendato dal d.lgs. 97/2016, in cui sono fornite le indicazioni riguardo gli ambiti di applicazione della normativa nonché chiarimenti rispetto agli emendamenti apportati dal decreto (risposta alla seconda parte della tua prima domanda)(https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.LGdet.pdf).

Se l’amministrazione pubblica nell’albo pretorio on line documenti,
informazioni e dati per i quali sussistono anche obblighi di trasparenza è comunque tenuta a pubblicarli all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, in quanto l’obbligo di affissione degli atti all’albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” svolgono funzioni diverse. (risposta alla tua seconda domanda)

Si consideri, peraltro, che la durata della pubblicazione dei documenti nell’albo
pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali entro la sezione “Amministrazione trasparente” che l’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni.

L’A.N.AC., inoltre, non è competente in ordine alla pubblicazione di documenti,
informazioni e dati nell’albo pretorio on line, in quanto la tenuta nell’albo pretorio, anche a seguito della disposta sostituzione della forma cartacea con la previsione dell’inserimento on line, non rientra direttamente nell’ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza.

Tuttavia, come precisato nella delibera n. 33/2012, alcuni degli atti che devono essere pubblicati nell’albo pretorio (quali avvisi, bandi di gara, appalti, bandi di concorso per l’assunzione di personale), ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013, devono comunque essere pubblicati in formato di tipo aperto sul sito dell’ente entro la sezione “Amministrazione trasparente”.

Sperando di aver risposto ad entrambe le tue domande , ti auguro buona lettura e buono studio.

Simona

Per maggiori informazioni vedi: https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/MenuServizio/FAQ/Trasparenza/FAQ-Trasparenza-numerate.pdf

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Buongiorno,
in termini pratici chiedo se le autorizzazioni uniche suap debbano essere pubblicate all’albo pretorio. Mi riferisco alle AUA, alle autorizzazioni per l’installazione di mezzi pubblicitari per esempio.

Grazie!!!

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