Apertura di una seconda rimessa nell'ambito provinciale di un titolare di autorizzazione NCC

Buongiorno, il titolare di un’autorizzazione per l’attività di noleggio con conducente che ha intenzione di aprire una seconda rimessa nell’ambito provinciale in un altro Comune rispetto a quello che ha rilasciato l’autorizzazione a chi deve inoltrare la comunicazione al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione o al Comune dove apre la nuova rimessa?
A quali ulteriori adempimenti deve sottostare? deve comunicare la nuova rimessa alla camera di commercio?
La nuova rimessa va annotata sull’autorizzazione?
Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

In materia di noleggio con conducente (NCC), la normativa di riferimento è rappresentata principalmente dalla legge 21 gennaio 1992, n. 21, e dalle normative regionali che possono integrare o specificare ulteriori dettagli in base alle competenze regionali.

Teoria Generale del Diritto

Secondo la teoria generale del diritto, ogni attività regolamentata da una normativa specifica deve rispettare gli adempimenti previsti da tale normativa. Nel caso del noleggio con conducente, ciò include la comunicazione di eventuali variazioni che riguardano l’esercizio dell’attività, come l’apertura di una nuova rimessa.

Norme Relative alla Teoria

La legge n. 21/1992 stabilisce che l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di NCC è rilasciata dal Comune e che ogni variazione deve essere comunicata all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione. Inoltre, le norme regionali possono prevedere specifici adempimenti aggiuntivi.

Esempi Concreti

Nel caso specifico di un titolare di autorizzazione NCC che intende aprire una seconda rimessa in un altro Comune, egli dovrebbe:

  1. Comunicare l’apertura della nuova rimessa al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione originaria.
  2. Verificare se è necessario comunicare l’apertura della nuova rimessa anche al Comune dove si trova la nuova rimessa, in base alle normative regionali o comunali.
  3. Comunicare l’apertura della nuova rimessa alla Camera di Commercio, se previsto dalla normativa applicabile.
  4. Annotare la nuova rimessa sull’autorizzazione, se richiesto dalla normativa vigente.

Conclusione Sintetica

In conclusione, il titolare di un’autorizzazione NCC che apre una nuova rimessa dovrebbe comunicare tale variazione al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e verificare eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa regionale o comunale, nonché dalla Camera di Commercio. È importante anche verificare se la nuova rimessa debba essere annotata sull’autorizzazione.

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Bibliografia

  • Legge 21 gennaio 1992, n. 21
  • Normative regionali e comunali specifiche per il noleggio con conducente (non disponibili in forma generale, da consultare in base alla regione o al comune di interesse).

Vedi qua, avevo già risposto: Seconda rimessa ncc - n°2 da mario.maccantelli

La seconda rimessa può essere una sede operativa da comunicare in CCIAA. Sono aspetti secondari che non riguardano il Comune