Un’associazione sportiva è prossima alla conclusione dei lavori di realizzazione di due campi da padel e due da tennis. L’area prevede anche una piccola tribuna e un bar. Mi viene chiesto quali sono le procedure per l’avvio di queste attività.
Ho cercato di approfondire e provo a riepilogare quelle che credo possa servire :
Rispetto del DM 18 marzo 1996, e in particolare se gli spazi per gli spettatori sono più di 100 si va in commissione pubblico spettacolo, altrimenti è necessaria una relazione di tecnico abilitato;
SCIA ai sensi dell’art. 11 della LR n.21 del 2015;
Verifica normativa prevenzioni incendi;
SCIA per somministrazione;
Acquisizione del parere del CONI, per lo svolgimento di competizioni ufficiali delle relative federazioni (eventuale).
E’ corretto quanto ricostruito? Vi prego di correggermi. Grazie.
In linea di massima concordo. L’unica cosa dubbia è la SCIA ai sensi della LR 21/2015. So che adesso circolano modulistiche regionali e pareri vari ma, di fatto, la LR 21/2015 indica, sì, una SCIA ma senza dettarne i contenuti né le sanzioni in caso di omissione (le sanzioni riguardano solo la SCIA delle palestre). Mettendo insieme LR e DPGR 42R/2016 si comprende (in sintesi – la trattazione dell’argomento avrebbe bisogno di molte righe) come la LR 21/15 disponga che l’avvio di impianto per attività fisica sia sottoposto a SCIA ma, al contempo, precisa che nella SCIA l’interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature. Se vedi il DGPR: … il presente regolamento si limita a disciplinare le strutture in cui viene svolta attività ludico-motorio-ricreativa, a esclusione di quelle in cui è praticata attività sportiva
Una eventuale SCIA per impianto sportivo sarebbe priva di contenuti. La regione rimanda alla normativa statale / CONI dove non è prevista un’abilitazione per impianto sportivo. Imporre una SCIA regionale travalicherebbe la competenza in materia.
Il parere CONI, in teoria, è obbligatorio per tutti gli impianti ma la legge non indica la presenza del parere come condizioni necessaria ai fini della validità abilitativa e utilizzabilità.
Il parere CONI, in sostanza, diventa indispensabile per ottenere qualunque omologazione dell’impianto da parte delle federazioni sportive. Ad esempio, senza parere CONI non potrebbero essere svolte gare riconosciute.
Il parere CONI trova presupposto nel RDL 302/1939
Grazie per il prezioso contributo.
Per quanto riguarda la questione controversa della SCIA, nel portale regionale in effetti è stato predisposto un procedimento apposito che prevede alcune dichiarazione in merito ad agibilità, parere CONI e capienza impianto. A sentire la ASL locale, inoltre, la SCIA occorrerebbe praticamente sempre.
Non mi è chiaro il discorso della agibilità, in riferimento al rapporto tra DM18/03/96 e TULPS in un tuo precedente commento che hai linkato (vedi sotto), quando dici che il Comune potrebbe declinare le procedure nei dettagli.
Detto questo, se vi fosse un impianto con presenza di spettatori, quindi di tribune, si potrebbe arrivare all’applicazione del solo art. 80 TULPS in materia di sicurezza. Vedi il DM 18/03/96 e art. 80 TULPS se presenti spettatori in numero maggiore di 100 altrimenti art. 20 dello stesso DM senza art. 80. Per la precisione, il DM parla di parere della Commissione nel modo dell’art. 80 TULPS. Parere che serve al comune per l’agibilità edilizia. Non sarebbe un vero e proprio provvedimneto ex art. 80 TULPS. Il comune può dipanare la questione declinando le procedure nei dettagli.