Apertura impianto sportivo Toscana

In linea di massima concordo. L’unica cosa dubbia è la SCIA ai sensi della LR 21/2015. So che adesso circolano modulistiche regionali e pareri vari ma, di fatto, la LR 21/2015 indica, sì, una SCIA ma senza dettarne i contenuti né le sanzioni in caso di omissione (le sanzioni riguardano solo la SCIA delle palestre). Mettendo insieme LR e DPGR 42R/2016 si comprende (in sintesi – la trattazione dell’argomento avrebbe bisogno di molte righe) come la LR 21/15 disponga che l’avvio di impianto per attività fisica sia sottoposto a SCIA ma, al contempo, precisa che nella SCIA l’interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature. Se vedi il DGPR: … il presente regolamento si limita a disciplinare le strutture in cui viene svolta attività ludico-motorio-ricreativa, a esclusione di quelle in cui è praticata attività sportiva

Una eventuale SCIA per impianto sportivo sarebbe priva di contenuti. La regione rimanda alla normativa statale / CONI dove non è prevista un’abilitazione per impianto sportivo. Imporre una SCIA regionale travalicherebbe la competenza in materia.


Il parere CONI, in teoria, è obbligatorio per tutti gli impianti ma la legge non indica la presenza del parere come condizioni necessaria ai fini della validità abilitativa e utilizzabilità.
Il parere CONI, in sostanza, diventa indispensabile per ottenere qualunque omologazione dell’impianto da parte delle federazioni sportive. Ad esempio, senza parere CONI non potrebbero essere svolte gare riconosciute.
Il parere CONI trova presupposto nel RDL 302/1939

Vedi anche:

http://communityv2.omniavis.it/t/dimostrazione-schermistica-a-scopo-dimostrativo-e-di-divulgazione-della-disciplina-su-suolo-pubblico/35153/2

http://communityv2.omniavis.it/t/impianto-sportivo-privo-di-parere-coni-ex-rdl-302-1939-e-ex-dm-18-03-1996/9947/3