Apparecchi e autorizzazioni

Per un locale con 4 simulatori di guida è pervenuta a questo Ente una SCIA ad oggetto “INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITA’ GIA’ ESISTENTE: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SPETTACOLO VIAGGIANTE IN SEDE FISSA EX ART.69 T.U.L.P.S. COME DA CIRCOLARE N.18/2022 PROT.213732/RU DEL 19/05/2022 ED ALLA DETERMINA DIRETTORIALE PROT.250263/RU DEL 10/06/2022 AGENZIA DOGANE E MONOPOLI.”
Basta la SCIA o dobbiamo rilasciare autorizzazione ex art 69 TULPS? Con che contenuto, visto che si tratta di un atto diverso dalla solita autorizzazione che si rilascia per gli spettacoli viaggianti?
Si tratta di un locale con 4 simulatori ed uso di cuffie (impatto acustico e prevenzione incendi?). Serve l’accertamento della sicurezza e agibilità ex art. 80 Tulps, con presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato, trattandosi di utenza pari o inferiore alle 200 persone?
Nella scia è stato dichiarato…"…non sono state apportate modifiche alle strutture successive al collaudo annuale redatto a firma di un tecnico abilitato"
Grazie

LA SCIA che citi dovrebbe aver valoredi art. 86 TULPS. L’interpretazione vuole che tutti i nuovi apparecchi “comma 7” prodotti ed importati a partire dal 1° giugno 2021 devono essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.
Questo anche per quelli che afferiscono all’elenco delle attrazioni dello spettacoli viaggiante (c’è sempre stata una certa commistione mai risolta).
Ultimamente, è stata approvata a seguente determinazione con gli apparecchi esenti:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/20220705-314538RU+Determinazione+Elenco+apparecchi+esentati+SEMPLICE_.pdf/9cf45009-0cfe-d594-564e-15b5a103e786?version=1.0&t=1657208792788

Non capisco quale sia il senso di riproporre la medesima domanda, sotto un altro nome di utente, a distanza di alcuni giorni dal primo post e laddove erano già state date delle risposte…

Se non sono state chiare le prime risposte o se non le si condivide (per carità, è perfettamente legittimo essere in disaccordo), non sarebbe più utile e costruttivo – ai fini della discussione – dirlo chiaramente senza ripartire dal via con un nuovo messaggio identico al primo? :roll_eyes:

Mi spiace, io non sono molto tecnologico ed è la prima volta che uso questo sito ma non saprei proprio chi sia questo utente “Sillabus”; qualcuno/a che ha fatto un copia incolla? Io certamente non ho riproposto il quesito sul sito, a meno di aver cliccato qualcosa nel cercare le risposte, ma non credo. Ho invece sentito pareri in giro e mi si dice (al contrario di quanto sostengono i Monopoli) che non devono ottenere una licenza ex art. 69 ma ex art 86. Essendo questa sostituita da SCIA basta che venga presentata o dobbiamo poi materialmente emettere un provvedimento? Mi scuso ancora ma siamo un piccolo comando e non mi è capitato di affrontare la materia.

Mah poco comprendo la questione. Siamo due utenti differenti con lo stesso problema. Non era stata letta la risposta al precedente post per cui è stata rilanciata la domanda. La questione è comunque controversa e di interesse

Alla SCIA non segue un provvedimneto né una presa d’atto. La SCIA è abilitante fin dal momento della presentazione. La PA controlla i requisiti (requisiti morali in questo caso) e, se ok, finisce lì

La questione è sicuramente complessa e purtroppo mi pare che finora non sia stata correttamente inquadrata…

Non ho certo il ruolo e la competenza per fare un trattato sull’argomento e d’altra parte chi fosse interessato alla cosa, o fosse tenuto per lavoro a doversene forzatamente interessare, tanto per cominciare potrebbe farsene un’idea più chiara tramite qualche ricerca in rete, dove c’è parecchio materiale.

Cercando di semplificare al massimo (e mi scuso fin d’ora per le inevitabili imprecisioni), la questione si può riassumere così:

In diversi locali, che non sarebbero autorizzati come sale giochi ai sensi dell’art. 86 TULPS, sono stati installati simulatori di guida, visori per la realtà aumentata, consolle e altri videogiochi per lo svolgimento di sport e giochi virtuali, molto simili a quelli installati nelle sale giochi autorizzate ex art. 86 come apparecchi generalmente riconducibili alle categorie di cui all’art. 110, comma 7, lett. c) del TULPS.

Solo che gli apparecchi installati nella sale giochi autorizzate sono ovviamente soggetti alla disciplina tecnica e fiscale specifica, nonché ai controlli di ADM, mentre quelli installati nei locali di cui sopra no.

Questa discrepanza è apparsa illecita ad ADM, che – anche a seguito di esposti di alcuni gestori di sale giochi autorizzate ex art. 86 – ha effettuato diversi controlli in locali del primo tipo (NON art. 86), sequestrando numerose postazioni di gioco.

L’unico locale di quel tipo che sarebbe stato risparmiato dai sequestri di ADM sarebbe un locale che ha dimostrato di essere autorizzato ai sensi dell’art. 69 TULPS come spettacolo viaggiante “permanente” o “fisso” (la tipologia “padiglione e sala trattenimento” è infatti compresa nell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante) e quindi che in base alla disciplina vigente non sarebbe stato soggetto agli obblighi tecnici e fiscali previsti invece per gli apparecchi installati nelle sale giochi ex art. 86.

Da qui, o meglio da queste indubbie agevolazioni tecniche e fiscali, sarebbe nata la recente “leggenda” che i locali di cui sopra devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 69 TULPS come spettacoli viaggianti permanenti o fissi.

“Leggenda” già destinata a spegnersi perché nel frattempo ADM, colmando una lacuna che durava da anni, ha stabilito che anche gli apparecchi installati negli spettacoli viaggianti art. 69 sono soggetti alla medesima disciplina tecnica e fiscale delle sale giochi art. 86.

Solo che, ultima agevolazione concessa agli spettacoli viaggianti, ADM ha previsto che i giochi installati nelle attività autorizzate ex art. 69 abbiano una dilazione maggiore per quanto riguarda i tempi della loro regolarizzazione rispetto a quelli installati nelle sale gioco ex art. 86.

Questi ultimi punti possono verosimilmente spiegare il senso della pratica inoltrata dall’attività che costituisce l’oggetto del post iniziale.

E quindi, per tornare all’oggetto del post iniziale, direi che ci sarebbero almeno un paio di punti da chiarire:

  1. Parlando di pratica presentata ad “INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITÀ ESISTENTE”, qual è il titolo abilitativo dell’attività esistente?
  2. Parlando di “SCIA” presentata per “…RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SPETTACOLO VIAGGIANTE IN SEDE FISSA EX ART.69 T.U.L.P.S”, siamo sicuri che sia una SCIA e non una domanda di autorizzazione? (la licenza ex art. 69 per gli spettacoli viaggianti è sostituita da una SCIA?)

E aggiungo:
3. Se un’impresa presenta una pratica per “…RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SPETTACOLO VIAGGIANTE IN SEDE FISSA EX ART.69 T.U.L.P.S”, non è che le posso rispondere che la pratica viene tenuta buona come SCIA per art. 86 TULPS…

Se sei arrivato fino a qui a leggere questa risposta, avrai capito che non è assolutamente vero che ADM sostiene che queste attività devono ottenere una licenza ex art. 69, e che anzi hanno dovuto prendere atto che la licenza ex art. 69 consentiva di fatto agevolazioni tecniche e fiscali che in qualche modo “aggiravano” lo scopo dei loro recenti controlli sul campo.

Grazie della chiarezza. Comunque proprio l’Ufficio ADI in merito a questi simulatori ha scritto una mail all’interessato"…deve fare richiesta al suo comune di autorizzazione allo spettacolo viaggiante ex articolo 69 del TULPS."
Anche questo ufficio ha interrogato l’Ufficio ADI per conoscere se fosse necessario inoltrare la scia anche a loro ottenendo questa risposta: “Buongiorno, le richieste di autorizzazione allo spettacolo viaggiante non sono di competenza dell’Agenzia per cui non è necessario inviarcele.
La circolare citata nell’oggetto della mail richiama la necessità, per chi abbia determinate tipologie di simulatori, di dotarsi dell’autorizzazione ex art. 69 TULPS, qualora ne abbia, naturalmente, i requisiti richiesti dalla legge e dalle regolamentazioni comunali. In nulla innova, quindi, non potendo farlo, nella regolamentazione in materia di spettacolo viaggiante e nella competenza dei comuni. Ufficio ADI” . In merito al Punto 1) della Vs. risposta preciso che già nel 2017 era stata presentata una SCIA nella quale il titolare dell’attività tra l’altro ha scritto: “*Procedimento - SCIA per nuova apertura attività di installazione, distribuzione e gestione anche indiretta di apparecchi automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento. SEGNALA - Installazione di New slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 lett a) e co. 7) ai sensi dell’art 86 co. 3 del TULPS, in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt 86 (1° e 2° comma) o 88 del TULPS ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati……LA SEGNALAZIONE FA RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI GIOCO: giochi leciti di cui all’art. 86, comma 1 del TULPS, approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773 (juke box, carte,calciobalilla, biliardi, dama, giochi leciti tramite personal computer, ecc.)”
A SUO TEMPO L’ENTE NON HA EMESSO NESSUN PROVVEDIMENTO. DOBBIAMO QUINDI CONSIDERARE COME GIA’ REGOLARE L’ATTIVITà SENZA L’EMISSIONE DI ALTRI PROVVEDIMENTI? A leggere la risposta di Mario Maccantelli (che ringrazio) mi parrebbe di SI.
Mi scuso per la lunghezza dell’esposizione e magari per qualche imprecisione ma sono proprio digiuno in questa materia che mi è capitata tra capo e collo e non posso contare sul responsabile SUAP che di fatto ne saprebbe meno di me.