Art. 225 co. 8 D.lgs 36/2023 - Richiesta parere

Buongiorno Prof. @SimoneChiarelli!
Il d.l 77/2021 prevede la sua applicazione qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023.

Il co. 8 art.225 D.lgs 36/2023 così recita:
In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108

Quindi alla luce del disposto del co. 8 art.225 in presenza di fondi interventi o programmi cofinanziati da fondi strutturali comunitari si applica il d.l.77/2021 a prescindere dal fatto che la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia stato adottato entro il 30/06/2023?
E’ corretta l’interpretazione?

Quindi una procedura di affidamento diretto del servizio di polizza fidejussoria (valore stimato 7.000,00) da avviare in questi giorni (nell’ambito dell’attuazione di un intervento/programma cofinanziato dal fondo Feasr che è un fondo SIE) va gestita applicando il D.L. 77/2021?

Inoltre, il disposto del co.8 art.225 sarebbe valido anche se non si è Comuni non capoluogo di provincia (citazione circolare Mit)?
Nel caso specifico la procedura sopra indicata riguarda un G.A.L. (Gruppo di Azione Locale).

Grazie di cuore?

“8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.”

La questione è molto articolata

Ma sinteticamente trovano applicazione ancora le disposizioni del Dlgs 50/2016 comprese quelle sulla qualificazione. Nel caso di specie comunque non vi è sostanziale differenza con la disciplina del nuovo codice (siamo in affidamento diretto non soggetto a qualificazione)

Intato grazie per la solerzia.
Chiaro questo punto!

Il mio dubbio è di carattere temporale:

  1. si applica il d.l.77/2021 a prescindere dal fatto che la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia stato adottato entro il 30/06/2023?

  2. Quindi una procedura di affidamento diretto del servizio di polizza fidejussoria (valore stimato 7.000,00) da avviare in questi giorni (nell’ambito dell’attuazione di un intervento/programma cofinanziato dal fondo Feasr che è un fondo SIE) va gestita applicando il D.L. 77/2021?
    Nel caso specifico quindi la determina a contrarre non è stata adottata entro il 30.06.2023.

P.S. Ente committente: Gruppo di Azione locale

Grazie…sempre!

Mi scuso, non avevo chiarito.

A PRESCINDERE.
A tutte le procedure PNRR si applicherà il Dlgs 50/2016 in qualunque momento si avvii la procedura fino al 2026.