Buongiorno Prof. @SimoneChiarelli!
Il d.l 77/2021 prevede la sua applicazione qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023.
Il co. 8 art.225 D.lgs 36/2023 così recita:
In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108
Quindi alla luce del disposto del co. 8 art.225 in presenza di fondi interventi o programmi cofinanziati da fondi strutturali comunitari si applica il d.l.77/2021 a prescindere dal fatto che la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia stato adottato entro il 30/06/2023?
E’ corretta l’interpretazione?
Quindi una procedura di affidamento diretto del servizio di polizza fidejussoria (valore stimato 7.000,00) da avviare in questi giorni (nell’ambito dell’attuazione di un intervento/programma cofinanziato dal fondo Feasr che è un fondo SIE) va gestita applicando il D.L. 77/2021?
Inoltre, il disposto del co.8 art.225 sarebbe valido anche se non si è Comuni non capoluogo di provincia (citazione circolare Mit)?
Nel caso specifico la procedura sopra indicata riguarda un G.A.L. (Gruppo di Azione Locale).
Grazie di cuore?