Art 9 dlgs 124/2004

Chi sa con certezza, la risposta a questo quesito? oppure chi mi puo suggerire a chi rivolgere fra i formatori ?
Secondo l’art. 9 del D.Lgs. 124/2004, in caso di eventuali
illeciti, il comportamento adesivo del datore di lavoro alle
indicazioni fornite mediante interpello esclude l’applicazione:
A) delle relative sanzioni civili, senza esclusione di quelle civili ed
amministrative.
B) delle relative sanzioni penali ed amministrative, senza
esclusione di quelle civili.
C) delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.

Risposto qui

Fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano
previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto
della risposta all’interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza
dell’elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della
legge n. 689/1981) nonché dell’applicazione delle sanzioni civili.
Cioè, a me sembra di capire che il comportamento adesivo del datore di lavoro non esclude affatto l’applicazione delle relative sanzioni nè civili nè amministrative, ma al contrario sarà valutato ai fini della commissione degli illeciti amministrativi e sanzioni civili!!!