Attività artigianale e somministrazione

Gent.mo Dott. Chiarelli, sono Giovanni Grilli, P.L. di Sulmona (AQ), nell’augurarLe buone feste, vorrei chiederLe un consiglio ed un aiuto per una situazione che si è manifestata nella nostra zona.

Da poco ha aperto un locale nella zona industriale con licenza di tipo artigianale uso cucina per asporto gestito da Cinesi, i quali hanno sistemato all’interno dello stesso numerosi tavoli e sedie con stoviglie e posate dove effettuano vera e propria ristorazione a loro dire “non assistita stile All You Can Eat”.

Il nostro SUAP ha dato il diniego al servizio di somministrazione in quanto nella zona industriale dove ha aperto il locale è consentito solo il servizio di vendita per asporto di prodotti alimentari.

Volevo chiederLe in quale modo, da parte nostra sia possibile impedire sia l’uso di tavoli e sedie sia che all’interno del locale si effettui vera e propria ristorazione in quanto, per l’esercente, come da vari pareri MISE, vi è solo la possibilità di consentire la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio, essendo invece tipica di bar e ristoranti la consumazione seduti al tavolo, anche se eventualmente svolta con modalità self service.

La ringrazio anticipatamente e le rinnovo i miei auguri.

Giovanni Grilli

A parere mio non è legittimo proibire l’attività di somministrazione in zona industriale (non vincolata). Semmai, la cosa è da vedere in funzione della destinazione d’uso del fabbricato usato per l’attività. Se il fabbricato non fosse “commerciale” allora sì, l’attività della somm.ne sarebbe preclusa in quel fabbricato.

Forse l’attività in questione è del tutto artigiana (gastronomia) e opera in un fabbricato con tale destinazione. Inoltre, non rilevo una norma che prevedere “licenza di tipo artigianale”. Ai sensi di quale norma sarebbe prevista? Forse si tratta della sola notifica sanitaria ex reg. CE 852/04.

Da rilevare che la regione Abruzzo ha previsto una generica possibilità della somm.ne anche per le imprese artigiane. Vedi art. 11 della LR 23/2009: È artigiana l’impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all’esercizio dell’impresa artigiana.

Sul punto vedi qua, puoi scaricare una dispensa che avevo pubblicato sul vecchio forum:

Apertura cornetteria - n°4 da mario.maccantelli (scorri all’ultima risposta)

PS, nel post precedente era stata erroneamente indivata un’altra legge regionale

Forse @Grigio intendeva dire che nel Comune di Sulmona, da punto di vista del piano urbanistico comunale, in zona industriale NON sono ammesse attività di pubblico esercizio ma solamente attività artigianale (es. pizzerie, gastronomia d’asporto suppongo) e questo rientra nella facoltà dell’Ente. Bisognerebbe vedere se anche la Regione Abruzzo ha una legge come quella del Lazio, citata dal dr. Maccantelli. Io partirei con chiedere un parere alla Direzione Regionale Artigianato e Commercio e comunque farei partire un avvio di procedimento/richiesta di chiarimenti perché trasformare una gastronomia d’asporto in un vero e proprio ristorante mi sembra una forzatura. Tutto ciò al netto di previsioni regionali che non conosco.

Buongiorno,
le attività artigianali e gli esercizi di vicinato possono effettuare il consumo sul posto con occupazione del suolo pubblico anche se nella scia originaria la metratura esterna non era stata considerata come locale di esercizio? eventualmente potrebbero presentare una scia in ampliamento? i locali esterni possono essere intesi quali locali adiacenti alla produzione, ai sensi di quanto indicato dalla legge regionale toscana 53/2008 all’art. 10, comma 3, qualora rispettino anche i requisiti indicati dalla norma?grazie

Buonasera,
le attività artigianali e gli esercizi di vicinato possono effettuare il consumo sul posto con occupazione del suolo pubblico? qualora sia prevista nel regolamento comunale la possibilità anche per gli esercizi di vicinato di occupare suolo pubblico per consumo sul posto, la scia originaria deve essere ripresentata inserendo la nuova metratura comprensiva dell’esterno? eventualmente potrebbero presentare una scia in ampliamento? i locali esterni possono essere intesi quali locali adiacenti alla produzione, ai sensi di quanto indicato dalla legge regionale toscana 53/2008 all’art. 10, comma 3, qualora rispettino anche i requisiti indicati dalla norma?grazie

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